n. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2017 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione per le controversie di lavoro Ordinanza ex art. 23 co.2 L. 11.3.1953, n.87 Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim. ha pronunciato in data 16 ottobre 2017 la seguente ordinanza Rilevato in fatto Con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ., depositato in data 22.5.2017, la ricorrente T P. chiede sia accertato il suo diritto ali indennita' giornaliera di maternita' ex art. 22 co.1 d.lgs. 26.3.2001, n. 151, in relazione al congedo di maternita' ex art. 16 e 17 co.2 lett. a) d.lgs. cit., afferente il periodo 23.8.2016 - 25.4.2017, con condanna dell'I.N.P.S. all'erogazione delle relative prestazioni. A sostegno della domanda allega che: i) ella lavora alle dipendenze della societa' GPI s.p.a., a far data dal 19.7.2011, in virtu' di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ii) a decorrere dal 4.4.2016 ha fruito del congedo straordinario ex art. 42 co.5 e co.5ter d.lgs. 151/2001 per assistere il figlio minore F F (nato a Trento il 3.8.2013) affetto da handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'art. 4 co.1 L. 5.2.1992, n. 104;

iii) nel maggio 2016 ha iniziato una nuova gravidanza;

iv) con effetto dal 23.8.2016 l'Azienda sanitaria ha disposto l'astensione anticipata dal lavoro della ricorrente ai sensi dell'art. 17 co. 2 lett. a) d.lgs. 151/2001: v) in data 14.9.2016 ella ha presentato all'I.N.P.S. domanda di erogazione del trattamento economico ex art. 16 e 17 co.2 lett. a) d.lgs. 151/2001, a far data dal 23.8.2016;

vi) con nota del 16.11.2016 l'I.N.P.S. ha rigettato la domanda adducendo che «l'indennita' di maternita' non puo' essere riconosciuta essendo trascorsi piu' di 60 giorni dall'inizio del congedo straordinario». Ritenuto in diritto Viene sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 24 co. 3 d.lgs. 26.3.2001, n. 151 («Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, ne' del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternita', ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, ne' del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale») nella parte in cui, in contrasto con gli articoli 3 co.1, 31 e 37 co. 1 Cost., non annovera anche il congedo straordinario ex art...

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