n. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Lecce - Sezione Prima Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Guagnano, Comune di Caprarica di Lecce, Comune di Gagliano del Capo, Comune di Supersano, Comune di Novoli, Comune di Botrugno, Comune di Acquarica del Capo, Comune di Alessano, Comune di Arnesano, Comune di Cannole, Comune di Aradeo, Comune di Campi Salentina, Comune di Andrano, Comune di Carmiano, Comune di Castro, Comune di Casarano, Comune di Lecce, Comune di Gallipoli, Comune di Matino, Comune di Lizzanello, Comune di Maglie, Comune di Martano, Comune di Montesano Salentino, Comune di Miggiano, Comune di Monteroni di Lecce, Comune di Muro Leccese, Comune di Nardo', Comune di Otranto, Comune di Nociglia, Comune di Porto Cesareo, Comune di San Cassiano, Comune di Salve, Comune di Ruffano, Comune di Parabita, Comune di Salice Salentino, Comune di Sannicola, Comune di San Donato di Lecce, Comune di Racale, Comune di Sanarica, Comune di Santa Cesarea Terme, Comune di Scorrano, Comune di Specchia, Comune di Squinzano, Comune di Surbo, Comune di Taviano, Comune di Tuglie, Comune di Uggiano La Chiesa, Comune di Ugento, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Quinto e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliati in Lecce, Via Garibaldi n. 43;

Contro: Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Quercia, Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Federico Massa in Lecce, Via Montello, 13/A;

Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv. Giuditta Angelastri, Maria Giovanna Capoccia, con domicilio eletto presso l' Ufficio Legale c/o Amministrazione Prov.Le;

e con l'intervento di ad adiuvandum: Comune di Spongano, Comune di Lequile, Comune di Trepuzzi, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Quinto, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliati in Lecce, Via Garibaldi n. 43;

Per l'annullamento della determinazione del dirigente servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n. 276 del 27 dicembre 2013, pubblicata sul BURP n. 3 del 9 gennaio 2014 e comunicata ai ricorrenti con varie note, tutte pervenute successivamente al 10 gennaio 2014, con la quale e' stata fissata in Euro/t 25,82 l'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2014 per i Comuni della Provincia di Lecce, con la sola eccezione dei Comuni di Bagnolo del Salento e Zollino, per i quali l'aliquota e' fissata in Euro/t 22,59. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Provincia di Lecce;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Luigi Quinto, Francesca Testi, in sostituzione di Giuditta Angelastri e Maria Giovanna Capoccia, Luigi Quercia, Maurizio Cives, in sostituzione di Vittorio Triggiani;

  1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (trasposto al tribunale amministrativo regionale a seguito di opposizione della provincia di Lecce), il Comune di Guagnano e altri 47 comuni della Provincia di Lecce, con l'intervento dei Comuni di Lequile, Trepuzzi e Spongano hanno chiesto l'annullamento della determinazione del dirigente servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n. 276 del 27 dicembre 2013 che ha fissato in €/t 25,82 l'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014 della provincia di Lecce. Questi i motivi a sostegno del ricorso principale: Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 40 ultima parte della legge 28 dicembre 1995 n. 549 - eccesso di potere - errato presupposto - disparita' di trattamento - irrazionalita' manifesta - contraddittorieta' - illegittimita' costituzionale. I ricorrenti sostengono che la determina regionale, nell'imporre il pagamento dell'ecotassa in misura piena (100% di quella stabilita) non fa applicazione dell'art. 3 comma 40 ultima parte della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (la quale prevede che "per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo e' dovuto nella misura del 20% dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38") . In senso contrario non potrebbe valere, sempre secondo l'interpretazione dei ricorrenti, quanto disposto dal comma 8 dell'art. 7 della legge regionale n. 38 del 30.12.2011, il quale cosi' dispone: "In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 (Rifiuti non ammessi in discarica), comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36/2003, previa regolamentazione da parte degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o dei Comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla lavorazione di materiale riveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore. Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi". Secondo i ricorrenti, il riferimento all'aliquota massima per gli scarti e i sovvalli deve essere interpretato nel senso che sull'aliquota massima si dovrebbe operare il calcolo del 20%, dovendo la legge regionale essere interpretata in conformita' con i principi contenuti nella disciplina statale. Ove cosi' non fosse la legge regionale sarebbe in contrasto con la Costituzione, considerato che la legislazione sui rifiuti e' di competenza esclusiva dello Stato perche' rientrante nell'ambito della tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 117 Cost. lett. s). In ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere che il tributo speciale possa rientrare nella materia "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" si tratterebbe pur sempre di legislazione concorrente per la quale la Regione puo' esercitare il potere legislativo rimanendo riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali". La regione Puglia, costituitasi in giudizio ha contestato le affermazioni dei Comuni ricorrenti rilevando sostanzialmente l'impossibilita' di equiparare il sovvallo prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti differenziati che rappresentato una quantita' residuale del rifiuto trattato, a cui si applica l'ecotassa in misura ridotta al 20%, al sovvallo prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati prodotti dai Comuni in questione che, al contrario rappresenta una quantita' considerevole, richiamando all'uopo parere tecnico reso da T&A - Tecnologia Ambiente srl Spin Off del Politecnico di Bari a firma dell'ing. Gianluca Intini secondo cui "il rifiuto prodotto attualmente dai centri di selezione a servizio dei bacini di utenza LE/1,LE2 e LE/3, smaltito nelle discariche di soccorso dei rispettivi bacini, non puo' essere considerato un sovvallo/scarto in quanto dovrebbe essere sottoposto a efficaci azioni di RD a monte ovvero a successive lavorazioni a valle tese a recuperare le frazioni pregiate ancora presenti e a ridurre il potenziale impatto sull'ambiente favorendo l'incremento della tutela ambientale nella gestione dei rifiuti perseguita dalla legislazione europea, italiana e regionale del settore". Con ordinanza n. 355/2014 questa sezione ha respinto l'istanza cautelare, proposta dai ricorrenti, ritenendo che "in quanto i sovvalli e gli scarti presi in considerazione dall'art. 3 comma 4, ai fini della riduzione dell'ammontare del tributo, secondo ragioni terminologiche, oltre che di logica e ratio della norma, paiono concretizzare i soli residui non piu' utilizzabili derivanti : a) dallo smaltimento in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) o da ogni operazione di selezione automatica, riciclaggio (ossia qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini) e compostaggio ( con la produzione del c.d. «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni);

tali residui pertanto devono aver esaurito tutti i cicli citati sicche' la mera separazione automatica dei rifiuti indifferenziati comportera' la produzione di rifiuti che devono essere ancora sottoposti ai successivi passaggi sopra citati, sicche' la premialita' della norma citata non puo' applicarsi". Tuttavia il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dai ricorrenti e riformato la decisione citata, ritenendo "l'impugnativa suffragata dai seguenti elementi favorevoli: a) il ciclo dei rifiuti conferiti negli impianti della provincia di Lecce e' analogo a quello praticato nella provincia di Taranto in base alle attestazioni del responsabile dei rispettivi impianti, prodotte dai Comuni appellanti;

b) la Regione ha manifestato l'avviso dell'applicabilita' del sistema premiale prefigurato all'art. 3 comma 40 legge n. 549/1995 nei confronti dell'impianto sito in provincia di Taranto(con le note dei propri dirigenti prodotte dai medesimi enti appellanti);

c) in generale, come emerge dalle attestazioni dell'ATO leccese prodotte dai Comuni, il trattamento svolto presso gli impianti siti in provincia di Lecce appare rispondente alle finalita' del sistema premiale in termini sia di...

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