n. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 luglio 2018 -

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost., del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Toscana, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Toscana 11 maggio 2018, n. 19, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 18 maggio 2018, recante «Disposizioni in materia di attivita' e modalita' di finanziamento della societa' Sviluppo Toscana S.p.a. Modifiche alla legge regionale n. 28/2008», in relazione al suo art. 8. La legge regionale della Toscana n. 19 del 2018 ha la finalita', enunciata nel suo Preambolo, di razionalizzare le modalita' di finanziamento delle societa' c.d. in house della Regione Toscana, a tale scopo proponendosi di introdurre «nelle leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attivita' svolte». In particolare, al «fine di differenziare le modalita' di finanziamento delle attivita' istituzionali» di tali societa', la legge regionale si propone di riformularne l'oggetto sociale «distinguendo fra attivita' istituzionali a carattere continuativo e attivita' istituzionali a carattere non continuativo»: le prime - che in base al Preambolo medesimo «hanno rilevanza strategica, sono indefinibili per la Regione e sono pertanto affidate alle societa' in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalita' impiegate, terzieta', affidabilita', continuita' amministrativa» - vengono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare e' fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono direttamente o indirettamente al loro svolgimento;

le seconde vengono finanziate «mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attivita'». In questo contesto si inserisce la norma finanziaria di cui all'art. 8, recante la sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 28 del 2008. L'art. 8 stabilisce, in particolare, quanto segue: «1. L'art. 7 della legge regionale n. 28/2008 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Norma finanziaria). - 1. Gli oneri per il finanziamento delle attivita' istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 3-bis, comma 2, lettera a), sono stimati in €

5.331.000,00 per l'anno 2018 ed in €

5.080.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la cui copertura e' assicurata dal bilancio di previsione 2018-2020 come segue: Anno 2018 per €

117.252,17 sugli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo I "Spese correnti";

per €

495.923,28 sugli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT