n. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 agosto 2016 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Contro la Regione Sicilia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione Sicilia, recante: «Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 24 maggio 2016, n. 22). 1. L'art. 76 della legge regionale della Regione Sicilia 1° settembre 1993, n. 25 (recante «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia»), come modificato dall'art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, stabiliva che «Al fine di portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessita' di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi nel progetto di sviluppo socio-economico per le aree interne di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonche' al fine di sopperire a specifiche eventuali carenze di unita' lavorative negli uffici della Regione l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad avvalersi del personale dell'Italter S.p.A. ai sensi della convenzione stipulata in data 1° ottobre 1985, nonche' del personale della Sirap S.p.A., mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio». La norma in questione determinava, in sostanza, l'utilizzazione, da parte dell'Amministrazione regionale, del predetto personale, proveniente da societa' con capitale a partecipazione pubblica, entrambe poste in liquidazione (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 3 aprile 1997, n. 60), a titolo precario, nell'ambito di specifiche finalita'. Il comma 2 della predetta disposizione, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 38/1994, recava disposizioni relative al trattamento economico dello stesso personale, stabilendo che: «Al personale di cui al comma 1, che e' tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale dell'Amministrazione regionale, e' attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili. Tale trattamento non puo' in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione, con pari qualifica e pari anzianita' di servizio, individuato applicando la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge». Il trattamento economico dei dipendenti ex Italter e Sirap e' stato, poi, oggetto di un successivo intervento del legislatore regionale, contenuto nell'art. 48 della legge regionale 10 dicembre 2011, n. 21, il quale, nei commi da 1 a 3, ha previsto quanto segue: «1. Al fine di rendere omogeneo con...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT