n. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 aprile 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Nei confronti della regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, con sede in Perugia al corso Vannucci n. 96;

Per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1, recante: «Testo unico governo del territorio e materie correlate», pubblicata nel B.U.R. Umbria 28 gennaio 2015, n. 6, supplemento ordinario n. 1, limitatamente agli articoli 1, commi 2 e 3;

art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m), n);

art. 8;

art. 9, comma 4;

art. 10, comma 1;

art. 11, comma 1, lettera d);

art. 13;

art. 15, commi 1 e 5;

art. 16, commi 4 e 5;

art. 17;

art. 19;

art. 21;

art. 18, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

art. 28, comma 10;

art. 56, comma 3;

art. 32, comma 4;

art. 49, comma 2, lettera a);

art. 51, comma 6;

art. 79, comma 3;

art. 56, comma 14;

art. 54;

art. 59, comma 3;

art. 64, comma 1;

art. 95, comma 4;

art. 118, comma 1, lettere e) ed i), e comma 3;

art. 118, comma 2, lettera e);

art. 118, comma 3, lettera e);

art. 140, comma 12;

art. 124;

art. 124, comma 1, lettera g);

art. 140, comma 11;

art. 141, comma 2;

art. 142, comma 1;

art. 147;

art. 155;

art. 118, comma 2, lettera h);

art. 151, comma 2 e comma 4;

art. 154, comma 1 e comma 3;

art. 206, comma 1;

art. 215, comma 5 e comma 12;

art. 243, comma 1;

art. 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli articoli 201, 202 e 208;

art. 258;

art. 264, commi 13, 14 e 16. La legge della regione Umbria n. 1/2015, con riferimento alle disposizioni sopra indicate, presenta profili di illegittimita' costituzionale e viene quindi impugnata per i seguenti, Motivi 1) L'art. 1, commi 2 e 3, in correlazione con l'art. 2, commi 5 e 6, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. L'art. 1, al comma 2, della legge regionale umbra n. 1 del 2015 definisce il «governo del territorio» come «complesso coordinato, organico e sinergico, delle attivita' conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonche' di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile nelle materie attinenti l'urbanistica e l'edilizia, compresa la disciplina antisismica». Il comma 3 precisa che «ai fini del presente testo unico sono materie correlate, limitatamente agli strumenti urbanistici e ai titoli abilitativi edilizi, le norme in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attivita' antropiche». Tali previsioni, nell'introduzione di una nuova definizione di «governo del territorio», non prevista dalla legge statale, travalicano i limiti della competenza concorrente attribuita alle regioni dall'art. 117, comma 3, della Costituzione, in riferimento alla materia del «governo del territorio». E' riservata allo Stato, infatti, l'enunciazione dei principi fondamentali (tra i quali rientra evidentemente la definizione stessa della materia in questione) atti a garantire una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. In altri termini, deve escludersi che nelle materie di legislazione concorrente le regioni possano rivendicare il potere di definire autonomamente la materia stessa, invadendo con cio' l'ambito dei principi fondamentali che l'art. 117, terzo comma, Cost. riserva alla competenza legislativa dello Stato (sent. n. 343 del 2005). Del resto, rientrano nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi (sent. 309 del 2011), cui si riferisce appunto il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale denunciata. Dalla definizione della materia «governo del territorio» contenuta nella legge regionale sospettata discendono, infatti, conseguenze lesive delle prerogative attribuite alla normativa statale. Ad esempio, l'art. 2, comma 5, della legge regionale in parola prevede che la regione e gli enti locali «negli atti normativi e nei procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e materie correlate di cui al presente testo unico, non possono introdurre ulteriori adempimenti regolatori, informativi o amministrativi senza contestualmente ridurne o eliminarne altri con riferimento al medesimo arco temporale e comunque senza costi aggiuntivi». E' evidente che la regione e gli enti locali non potrebbero sopprimere adempimenti regolatori, informativi o amministrativi previsti dalla legge statale in ambiti di competenza legislativa esclusiva (come la tutela dell'ambiente o della salute, o i livelli essenziali della prestazioni), o nella determinazione dei principi fondamentali di materie di legislazione concorrente (quale il governo del territorio). La formulazione dell'art. 1, letto congiuntamente all'art. 2, invece, si presta alla suddetta interpretazione e appare, pertanto, in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Cost. Analogamente, al comma 6 dell'art. 2 il legislatore regionale ha previsto che «Le pubbliche amministrazioni nell'esercizio dei poteri amministrativi concernenti la materia di governo del territorio e materie correlate, di cui al presente testo unico, adottano gli atti e provvedimenti amministrativi di propria competenza scegliendo la soluzione meno afflittiva per le imprese ed i cittadini». Anche in questo caso, dal combinato disposto delle due norme sembra che la discrezionalita' delle pubbliche amministrazioni «nell'esercizio dei poteri amministrativi concernenti la materia di governo del territorio e materie correlate» possa essere sempre indirizzata alla scelta della soluzione meno «affittiva» per le imprese ed i cittadini, mentre, specialmente in alcuni settori (come la tutela dell'ambiente, della salute, della pubblica incolumita'), che la definizione di cui all'art. 1 riconduce al «governo del territorio e materie correlate», sono altri gli interessi pubblici che devono prevalere. In altri termini, l'impropria estensione del significato e della portata della materia «governo del territorio» attraverso il richiamo alle «materie correlate» si traduce in una palese violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione perche' consente alla legge regionale, di introdurre inammissibili deroghe ai principi fondamentali dettati in materie di legislazione concorrente se non addirittura una compressione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente. Alla luce delle considerazioni formulate, la definizione di «governo del territorio» contenuta all'art. 1, commi 2 e 3, contrasta con l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 2) L'art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m), n), per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. L'art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m) ed n), della legge regionale censurata presenta profili di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione (con riferimento alla materia del «governo del territorio»). Le disposizioni censurate dettano alcune definizioni in materia edilizia che, in parte, contrastano con quelle espressamente individuate dalla normativa statale [ad esempio, nel caso della «manutenzione straordinaria» e della «ristrutturazione edilizia», rispettivamente indicate alle di cui lettere b) e d) dell'art. 7] e in parte non sono contenute nella normativa statale, che deliberatamente - in un'ottica di semplificazione - ha scelto di accorpare le categorie gli interventi edilizi, riducendole a quelle individuate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 [come nel caso delle «opere interne» indicate di cui alla lettera g) dell'art. 7], oppure deliberatamente ha scelto di non definire determinate categorie concettuali, rimettendole, quindi, all'elaborazione giurisprudenziale e all'interpretazione [e' il caso della nozione di «edificio» e di «isolato edilizio», rispettivamente indicate alle di cui alle lettere m) e n) dell'art. 7]. In particolare, l'art. 3 del testo unico dell'edilizia adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, definisce la «manutenzione straordinaria» e la «ristrutturazione edilizia» in modo diverso dall'art. 7 della legge regionale dell'Umbria n. 1 del 2015, mentre non disciplina affatto le nozioni di «edificio» e di «isolato edilizio» (pur riferendosi ripetutamente a queste categorie concettuali nella Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia). La formulazione letterale di tali disposizioni regionali, specialmente delle ultime due [lettere m) e n) dell'art. 7, comma 1] consente astrattamente di darne un'applicazione generale, e quindi e' suscettibile di avere effetti sulle modalita' di applicazione delle norme poste dal legislatore statale a tutela di interessi unitari. Al riguardo, codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con la sentenza n. 309/2011, ha chiarito che le definizioni degli interventi edilizi contenute all'art. 3 del testo unico costituiscono un principio fondamentale della legislazione statale nella materia del «governo del territorio». E, in particolare, ha osservato che «sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perche' e' in conformita' a queste ultime che e' disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonche' agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» e che quindi «rientra nella competenza legislativa statale stabilire la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi». Inoltre, codesta Ecc.ma Corte - da ultimo con la sentenza n. 49/2014 - ha precisato che qualora una materia sia di competenza...

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