n. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE (Sezione second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2016, proposto da: Autoturismo Giachino s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Marina Rozzio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 42;

    Contro la Citta' Metropolitana di Torino, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Massacesi e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto in Torino, corso Inghilterra n. 7/9;

    Per l'annullamento del provvedimento del 16 settembre 2016, prot. n. 107143, con il quale la Citta' Metropolitana di Torino ha ingiunto alla ricorrente di alienare entro quindici giorni gli autobus targati CW314HC e EP233ZC, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2006;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Fatto L'impresa ricorrente esercita l'attivita' di noleggio autobus con conducente ed e' iscritta al registro previsto dall'art. 5 della legge regionale piemontese n. 22 del 2006. Impugna il provvedimento in epigrafe, con il quale la Citta' Metropolitana di Torino ha ingiunto alla ricorrente di alienare entro quindici giorni gli autobus targati CW314HC e EP233ZC, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2006. Entrambi gli automezzi, infatti, risultavano immatricolati da piu' di quindici anni ed avevano percorso (gia' alla data del 4 aprile 2014) piu' di un milione di chilometri. La ricorrente deduce, con unico ed articolato motivo, l'incostituzionalita' dell'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2006 per contrasto con gli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, in relazione alla disciplina statale contenuta nella legge n. 218 del 2003. Afferma che la Regione Piemonte avrebbe introdotto una singolare e piu' restrittiva regolamentazione, in ordine ai requisiti degli automezzi utilizzati dalle imprese, la quale non troverebbe corrispondenza nella legislazione delle altre Regioni a statuto ordinario. Si e' costituita la Citta' Metropolitana di Torino, chiedendo il rigetto dell'impugnativa. Alla pubblica udienza del 21 novembre 2017 la causa e' passata in decisione. Diritto 1. La normativa statale. L'attivita' di noleggio autobus con conducente e' regolata dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 («Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente» - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2003, n. 190). Per quanto qui rileva, l'art. 1 della legge n. 218 del 2003 cosi' dispone: «1. L'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attivita' di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario. 3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalita' delle imprese nazionali. 4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, e' garantire in particolare: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di accesso delle imprese al mercato, nonche' il libero esercizio dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle persone;

  2. la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro». L'art. 2 della legge n. 218 del 2003 stabilisce: «1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attivita' di trasporto di persone con le modalita' di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilita'. 2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o piu' viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT