n. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2017 -

TRIBUNALE DI IVREA Sezione penale Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Elena Stoppini Presidente, dott. Carlotta Pittaluga giudice, dott. Claudia Gemelli giudice. Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2 del codice di procedura penale, proposta dalla difesa dell'imputato all'odierna udienza, nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso della facolta' dell'imputato di presentare istanza di messa alla prova entro i termini di cui all'art. 464-bis, comma 2 del codice di procedura penale, osserva: 1) nei confronti di Z. P. S. e' stato emesso decreto di giudizio immediato in data 26 ottobre 2016 per il delitto di cui agli articoli 73, commi 4, 5 e 80, comma 1, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. All'odierna udienza l'imputato ha depositato richiesta di messa alla prova allegando richiesta di elaborazione al programma trasmessa all'UEPE in data 11 gennaio 2017;

2) rilevanza della questione: sulla base della disciplina vigente l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile perche' tardiva (art. 464-bis, comma 2 del codice di procedura penale). Trattandosi infatti di giudizio immediato, l'istanza di messa alla prova avrebbe dovuto essere proposta a pena di inammissibilita', entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT