n. 46 ORDINANZA 10 febbraio - 3 marzo 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, 5, primo comma, e 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi dal Tribunale ordinario di Vicenza, sezione fallimentare, con due ordinanze del 13 giugno 2014, iscritte ai nn. 89 e 90 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che - nella fase prefallimentare di un giudizio implicante la possibilita' della dichiarazione di fallimento della persona fisica insolvente (resistente in quel processo) - il Tribunale ordinario di Vicenza, sezione fallimentare, ha sollevato, con ordinanza depositata il 13 giugno 2014, questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), «nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attivita', ovvero alternativamente [la sottolineatura e' nel dispositivo dell'ordinanza] nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale anziche' limitarsi a dichiararne l'insolvenza, o a dichiarare soltanto l'insolvenza dell'impresa della persona fisica come attivita'»;

che, secondo il rimettente, dette disposizioni violerebbero, infatti, gli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione, in ragione della «inadeguatezza dell'uso del termine "fallito"», in esse riferito a colui la cui impresa sia in stato di insolvenza, trattandosi di termine che «non e' solo [...] tecnico giuridico», ma avrebbe «anche, e soprattutto,» una «portata ben piu' ampia che coinvolge la persona nella sua globalita', in tutte le sue sfere e relazioni sociali, e nel suo piu' intimo sentire ed amor proprio»;

che, in altro analogo giudizio in fase prefallimentare, la stessa sezione del Tribunale ordinario di Vicenza, con altra ordinanza in pari data, ha sollevato, in riferimento ai...

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