n. 45 SENTENZA 10 febbraio - 3 marzo 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale". Disposizioni varie), promosso dal Tribunale ordinario di Gela nel procedimento vertente tra G.L. e il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale (ASI) di Gela in liquidazione - gestione separata IRSAP (Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive), con ordinanza del 4 novembre 2014, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 4 novembre 2014, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Gela, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale". Disposizioni varie), in riferimento agli artt. 2, 3, 36, primo comma, 38, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione. Il giudice rimettente e' investito della domanda cautelare, proposta, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, da G.L., dipendente del Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Gela (d'ora innanzi, «Consorzio ASI»). Il ricorrente nel giudizio principale asserisce di percepire, dal 1° gennaio 2004, una pensione erogata in via sostitutiva dal Consorzio ASI in base alle previsioni dell'art. 12, comma 3, del regolamento interno, adottato con decreto dell'Assessore regionale per l'industria 5 aprile 2001 (Approvazione del testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale della Sicilia), che recita: «Nel caso in cui il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione da parte dell'INPDAP, sulla base delle norme vigenti all'atto del provvedimento, ed abbia invece maturato tale diritto sulla base delle norme in vigore per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, il Consorzio dovra' corrispondere allo stesso quest'ultimo trattamento, provvedendo nel contempo a richiedere la costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 o presso lo stesso INPDAP». Il giudice a quo evidenzia che sulla posizione del ricorrente, beneficiario del trattamento previdenziale corrisposto in via sostitutiva dal Consorzio ASI, incide la disposizione censurata: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' per le societa' a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entita' e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci». Per corroborare la valutazione di rilevanza, il giudice rimettente passa in rassegna gli enunciati che tale norma racchiudeva, prima della promulgazione definitiva. Nella versione originaria l'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2014 si prefiggeva di mantenere inalterata l'erogazione dei trattamenti previdenziali gia' maturati. Le disposizioni che escludevano il divieto di corrispondere trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi per i trattamenti in godimento e per i rapporti gia' avviati alla data del 31 dicembre 1991, impugnate dal Commissario dello Stato per la carente indicazione delle coperture finanziarie, sono state espunte dal testo promulgato. In forza delle disposizioni cadute al momento della...

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