n. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 agosto 2016 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen, in persona del Presidente in carica, con sede a Bolzano, piazza Silvius Magnago n. 1 (palazzo 1) per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 28 luglio 2016, degli articoli 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31 maggio 2016. Premesse di fatto In data 31 maggio 2016, sul n. 22 del Bollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano, e' stata pubblicata la legge 24 maggio 2016, n. 10, intitolata «Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunita'». In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 1 della legge contiene modifiche alla legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 recante «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonche' altre norme in ambito sanitario»;

l'art. 2 reca invece modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, intitolata «Riordinamento del Servizio sanitario provinciale»;

l'art. 17, infine, contiene norme in tema di «Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese». Le norme contenute, rispettivamente, negli articoli 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge bolzanina n. 10/2016 eccedono le competenze provinciali, invadono quelle statali e sono percio' violative di previsioni costituzionali: esse vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto

  1. L'art. 1, comma 2, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016. Come s'e' detto in premessa, l'art. 1 della legge provinciale Bolzano n. 10/2016 - d'ora in avanti, per brevita', la legge - interviene su alcune disposizioni della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, recante «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonche' altre norme in ambito sanitario» integrandone o sostituendone il contenuto. In particolare, e per quanto qui interessa, il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale citata che disciplina il tutorato nell'ambito del corso di formazione specifica in medicina generale. Piu' specificamente, il comma 2 della norma che qui si impugna ha novellato il comma 1 dell'art. 18 della legge citata nel modo che segue: «I medici tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno sei anni con il Servizio sanitario nazionale o provinciale e in possesso della titolarita' di un numero di assistiti almeno pari alla meta' del massimale vigente. I medici tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'art. 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito» (enfasi aggiunta). Tale disposizione provinciale contrasta con la normativa statale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni - recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE - e, precisamente, con l'art. 27, comma 3, il quale prevede che: «I tutori di cui all'art. 26 - vale a dire i medici di medicina generale presso il cui studio o ambulatorio possono svolgersi parte delle attivita' didattiche pratiche e teoriche nelle quali si articola il corso di formazione specifica in medicina generale: n.d.r. - sono medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale con un'anzianita' di almeno dieci anni di attivita' convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonche' possedere la recte: e in possesso della: n.d.r. - titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito» (enfasi aggiunta). Dal confronto tra le due disposizioni - quella statale e quella provinciale - risulta dunque che la Provincia autonoma di Bolzano ha prescritto per l'assunzione della qualita' di medico tutore ai fini della formazione specifica in medicina generale il possesso di un requisito di ordine temporale diverso rispetto a quello prescritto dalla normativa nazionale richiedendo un periodo di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale o provinciale inferiore - sei anni contro dieci - a quello richiesto, a livello nazionale, ai medici di medicina generale o ai medici pediatri di libera scelta. Sennonche', la norma statale ha un'evidente valenza di principio ove si consideri, da un lato, che la durata del periodo di convenzionamento e'...

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