n. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 2016 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Sezione lavoro Il Giudice del lavoro di Bergamo, dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al n. 3179/14 R.G., sul ricorso depositato il 22 dicembre 2014 nella controversia promossa da Carlo Giovanni Bonomelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Agnelli e L. Elia, in virtu' di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, nonche' a margine della comparsa di costituzione di nuovi difensori ed elettivamente domiciliato in Bergamo presso lo studio dei suindicati avvocati, ricorrente. Contro Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, convenuto. Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 novembre 2016, sul ricorso promosso ai sensi dell'art. 414 e 442 c.p.c., osserva quanto segue: il ricorrente, nato il 2 ottobre 1958, e' affetto dalla nascita da una malformazione congenita dell'arto superiore sinistro caratterizzata dalla mancanza totale delle dita e dalla fusione delle ossa del carpo (focomelia mano sx), malattia riscontrata e certificata dalla Commissione Sanitaria per l'Accertamento dell'Invalidita' Civile di Gazzaniga nella seduta del 29 ottobre 1976 e dalla Commissione Sanitaria della USSL di Bergamo in data 16 febbraio 1999;

nell'assenza di tare genetiche o familiari, la malattia e' stata ascritta eziologicamente all'assunzione materna, durante la gravidanza, del farmaco talidomide, di cui e' ampiamente noto, nella letteratura scientifica l'effetto teratogeno sull'embrione;

il ricorrente ha presentato istanza al Ministero della salute per ottenere l'indennizzo di cui alla legge n. 244/2007, respinta per mancanza dei requisiti, atteso che la legge n. 14/2009 «prevede il riconoscimento dei benefici in questione ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, focomelia, emimalia e macromelia nati dal 1959 al 1965»;

infatti, l'art. 2, comma 363, legge n. 244/2007 riconosce l'indennizzo, originariamente previsto per i soli danni da vaccino, disciplinato dall'art. 1, legge n. 229/2005 anche «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia», mentre l'art. 31, comma 1-bis, del successivo decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14/2009, prevede che il predetto indennizzo sia riconosciuto ai soli soggetti, affetti dalle patologie sopra indicate, «nati negli anni dal 1959 al 1965» e cio' in quanto in Italia la commercializzazione del talidomide sarebbe avvenuta solo nel periodo compreso tra il 1959 ed il 1962;

il regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 363, legge n. 244/2007 e' stato dettato con decreto del Ministero del lavoro...

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