n. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 agosto 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso di registro generale n. 14291 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: «Soc Est Italia S.r.l.», rappresentato e difeso dall'avvedi Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Maria Grazia Perulli in Roma, via Federico Rosazza n. 32, contro Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Soc. Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.;

per l'annullamento, previa sospensiva: a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 24 ottobre 2014, mediante il quale sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta da impianti fotovoltaici;

  1. il correlativo accertamento del diritto della ricorrente a non esercitare alcuna delle tre opzioni di riduzione dell'incentivo riconosciuto per la produzione di energia elettrica da impianto solare fotovoltaico, previste dall'art. 26, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e a conservare le condizioni contrattuali stabilite nelle Convenzioni stipulate con il G.S.E., senza che quest'ultimo possa applicare l'opzione c) nel caso in cui la ricorrente non eserciti, entro il 30 novembre 2014, l'opzione di scelta fra una delle alternative di riduzione dell'incentivo riconosciuto per la produzione di energia elettrica da impianto solare fotovoltaico, stabilite dall'art. 26, comma 3, lettere a), b) e c), del medesimo atto normativo. Per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla societa' ricorrente, da determinarsi in corso di causa o da quantificarsi anche in via equitativa dal Collegio;

  2. con atto di motivi aggiunti delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti foto voltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014 (cosiddetto legge «Competitivita'»), pubblicate dal G.S.E. sul proprio sito Internet in data 3 novembre 2014;

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello sviluppo economico e di Presidenza del Consiglio dei ministri;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    In fatto L'odierna ricorrente e' proprietaria di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale di 7,56 MW, ubicato in territorio del comune di Torre Santa Susanna (Brindisi), giusta autorizzazione unica n. 504/2009, che fruisce delle tariffe incentivanti riconosciute in base all'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'art. 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In particolare, l'impianto in questione e' suddiviso in otto sottocampi i quali usufruiscono delle menzionate tariffe incentivanti, in virtu' di otto apposite convenzioni stipulate con il GSE, una per ciascun sottocampo, di cui sette in data 19 marzo 2012 e una in data 22 marzo 2012 per una tariffa riconosciuta ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Secondo conto energia) e della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 90/2007, pari a 0,3460 €/kWh. Con ricorso e con i successivi motivi aggiunti la societa' «Est Italia S.r.l.» ha chiesto l'annullamento delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014 (cosiddetto «Legge competitivita'»)» emanate dal GSE e pubblicate sul relativo sito Internet in data 3 novembre 2014;

    nonche' del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 24 ottobre 2014 e delle relative tabelle redatte e pubblicate dal GSE;

    ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di rimodulazione dell'incentivo per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, previste dall'art. 26, comma terzo, lettere a), b) e c) decreto-legge n. 91/2014, e la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni. Esposti gli argomenti a sostegno dell'ammissibilita' dell'azione di accertamento e illustrata la natura provvedimentale e autoapplicativa dell'art. 26, comma 3, decreto-legge n. 91/2014, parte ricorrente ha denunciato l'illegittimita' costituzionale di questa disposizione per contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost.;

    11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU;

    11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta europea dell'energia;

    11 e 117, primo comma, Cost., in relazione ai contenuti della direttiva 2009/28/CE (conss. 14 e 25 e articoli 23 e 24 decreto legislativo n. 28/2011);

    77 Cost. Il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitisi con atto depositato il 1° dicembre 2014, hanno eccepito l'inammissibilita' delle domande e concluso per la reiezione del gravame. All'udienza pubblica del 19 marzo 2015, in vista della quale le parti resistenti hanno depositato memorie, il giudizio e' stato discusso e trattenuto in decisione. In diritto Con separata sentenza non definitiva, decisa in pari data e pubblicata, sono state respinte le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti e sono state disattese alcune questioni prospettate dalla parte ricorrente. Per la disamina delle rimanenti doglianze e' necessario sottoporre in via pregiudiziale l'art. 26, comma 3, decreto-legge n. 91/2014 al giudizio della Corte costituzionale, secondo quanto si passa a dire (nei numeri da 1 a 3 si dara' conto del contesto di riferimento, nel n. 4 della rilevanza e infine, nel n. 5 della non manifesta infondatezza). 1. Quadro normativo relativo all'incentivazione della produzione elettrica da fonte solare. 1.1. Le direttive europee. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e' obiettivo rilevante delle politiche energetiche e ambientali europee. Essa trova collocazione nel contesto di favore sancito a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto (Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui e' stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione con legge 1° giugno 2002, n. 120;

    cfr. anche art. 11, comma 5, decreto legislativo n. 79/1999 nella versione anteriore alle modificazioni di cui al decreto legislativo n. 28/2011;

    in Europa, il protocollo e' stato approvato con decisione del Consiglio 2002/358/CE del 25 aprile 2002), il cui art. 2, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo impegna le parti contraenti, «nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni [...], al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile», ad applicare o elaborare «politiche e misure, in conformita' con la sua situazione nazionale, come: [...] iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili [...]». Con la direttiva n. 2001/77/CE (sulla «Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'») il legislatore europeo, riconosciuta «[...] la necessita' di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiche' queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile», potendo «inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire piu' rapidamente gli obiettivi di Kyoto» (cons. 1, che sottolinea ulteriormente la necessita' di «garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricita'»), ha affermato chiaramente che «la promozione dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili e' un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunita' [...]» (cons. 2;

    come tale, essa costituisce «parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto [...]») e ha ritenuto di intervenire attraverso l'assegnazione agli Stati membri di «obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili», con riserva di proporre «obiettivi vincolanti» in ragione dell'eventuale progresso rispetto all'«obiettivo indicativo globale» del 12% del consumo interno lordo di energia nel 2010 (cons. 7), ferma la possibilita' per ciascuno Stato membro di individuare «il regime piu' rispondente alla sua particolare situazione» per il raggiungimento degli «obiettivi generali dell'intervento» (cons. 23). Cio' al dichiarato fine di «garantire una maggiore penetrazione sul mercato, a medio termine dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili» e ribadendo «gli impegni nazionali assunti nel contesto degli obblighi in materia di cambiamenti climatici contratti dalla Comunita' a titolo del protocollo di Kyoto» (conss. numeri 5 e 6). In coerenza con tali premesse, la...

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