n. 44 SENTENZA 10 - 25 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'intera legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di poverta' e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attivita' produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), nonche', specificamente, dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-9 luglio 2014, depositato in cancelleria il 15 luglio 2014 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2014. Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato l'8-9 luglio 2014 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 15 luglio 2014 (reg. ric. n. 51 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo) - nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di poverta' e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attivita' produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014) - «per violazione dell'art. 86, terzo comma, dello Statuto regionale in relazione all'art. 123 della Costituzione» (rectius: in riferimento all'art. 123 della Costituzione e in relazione all'art. 86, comma 3, lettera a, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006), nonche', specificamente, dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 1.1.- Con riferimento alla prima censura, il ricorrente sostiene che la legge regionale impugnata sarebbe stata approvata in epoca successiva alla scadenza del Consiglio regionale, quando questo versava in regime di prorogatio, ossia in un periodo in cui avrebbe avuto poteri...

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