n. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 luglio 2016 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente in carica, con sede in Torino, Piazza Castello n. 165 per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 14 luglio 2016, dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n. 11 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2016. In data 19 maggio 2016, sul n. 20 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, e' stata pubblicata la legge regionale 16 maggio 2016, n. 11 intitolata «Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica)». La legge consta di un solo articolo composto di due commi i quali intervengono entrambi sull'art. 10 della legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica. Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 10 della legge citata stabilendo che «nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010 (Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009).». Il comma 2, invece, aggiunge, dopo il comma 3 dell'art. 10, un ulteriore comma - il comma 3-bis - il quale stabilisce che «negli esercizi commerciali individuati in base all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida e' consentito limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalita' stabilite da disposizioni della Giunta regionale». Dette disposizioni eccedono le competenze regionali, invadono quelle statali e sono percio' violative di previsioni costituzionali: esse vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti. Motivi di diritto 1. Come s'e' detto in premessa, l'art. 1 della legge regionale in esame, cosi' sostituendo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 1991, stabilisce, al comma 1, che «nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel decreto ministeriale 16 dicembre 2010 del Ministero della salute (Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009)». La disposizione, stabilendo che nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza, riproduce sostanzialmente un principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nella normativa statale richiamata. L'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, il quale ha provveduto, in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, a definire i «nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale» (comma 1), ha infatti gia' previsto, tra «i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (comma 2), «l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti» (comma 2, lettera e). Tale disposizione, avente chiara valenza di principio fondamentale, ha trovato poi attuazione nel decreto...

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