n. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 marzo 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Firenze, piazza del Duomo n. 10. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, degli articoli 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23, 31, comma 1, lett. g) della legge regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, intitolata «Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008» pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana 14 gennaio 2015, n. 1, per contrasto con gli articoli 81, 97 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243. E cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo 2015. F a t t o La legge della regione Toscana n. 1 del 2015 e' intitolata «Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008». Si premette che il decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La materia contabile non e', pertanto, nella disponibilita' legislativa delle regioni, alle quali e' riservata la facolta' di emanare regolamenti contabili meramente applicativi del decreto legislativo n. 118 del 2011. Cio' a garanzia dell'unitarieta' della disciplina contabile dei bilanci pubblici e, piu' in particolare, di quelli delle regioni, che, in passato, in applicazione del decreto legislativo n. 76 del 2000, hanno normato la materia contabile ciascuna con propria legge regionale, creando la disomogeneita' dei sistemi contabili che, ancora oggi, caratterizza i bilanci regionali, con pesanti ricadute anche sul sistema economico nazionale, quali, ad esempio, la formazione delle ingenti masse di debiti commerciali della P.A., imputabili per circa la meta' alle regioni e dovute, essenzialmente, all'uso di regole contabili non adeguate. Infatti, dei circa 60 miliardi di debiti commerciali accumulati dalla P.A., oltre 30 miliardi sono stati contratti dalle regioni. Tanto premesso, la legge regionale in esame prevede disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili che possono essere raggruppate in tre categorie: 1) disposizioni applicative del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014;

2) disposizioni che riproducono quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

3) disposizioni che derogano al decreto legislativo n. 118 del 2011. Le prime, conformemente a quanto previsto dal suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, rappresentano un'applicazione dello stesso. Tra le seconde si annoverano gli artt. 13 e 19 della legge regionale n. 1 del 2015. L'art. 13 cit. (Legislazione ordinaria) dispone: «1. La regione, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011, conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie: a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali;

  1. leggi che dispongono spese a carattere pluriennale;

  2. leggi che prevedono spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attivita' e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa;

  3. leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali oppure ne variano il gettito, disciplinando diversamente i relativi elementi costitutivi. 2. Le leggi di cui al comma 1, lettera a), stabiliscono direttamente l'ammontare delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di...

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