n. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 giugno 2017 -

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (C.F. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del Presidente dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con delibera della giunta regionale n. 714/2017, rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (c.f. ZNNZEI57L07B563K, ezio.zanon@venezia.pecavvocati.it), Francesco Zanlucchi (c.f. ZNLFNC67R22L736U pec francesco.zanlucchi@venezia.pecavvocati.it - fax 0412794912) dall'avvocato Andrea Manzi del foro di Roma (c.f. MNZNDR64T26I804V - pec andreamanzi@ordineavvocatiroma.org - fax 063211370) con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, avente ad oggetto «l'istituzione e la disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale 3 aprile 2016, n. 78: 1) art. 4, comma 4, per violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, e 120 della Costituzione;

2) art. 5, comma 5 per violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, e 120 della Costituzione;

3) art. 7, comma 1, lettera d), per violazione degli articoli 119, comma 1, della Costituzione;

Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, per violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, e 120 della Costituzione. Il provvedimento legislativo 6 marzo 2017, n. 40, oggetto del presente ricorso, istituisce e disciplina il servizio civile universale. Il servizio civile costituisce un'attivita' che storicamente e' stata costituita quale forma alternativa del servizio militare di leva quando questo rappresentava un dovere civile obbligatorio per il cittadino. Tradizionalmente esso e' percio' stato annoverato quale forma di difesa non armata dello Stato e quindi trova il suo riferimento nell'art. 52 della Costituzione e tra le materie a competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera d) della Costituzione. Peraltro, come giustamente osservato da codesta ecc.ma Corte, la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale, «non comporta pero' che ogni aspetto dell'attivita' dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale. Vi rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio. Questo, in concreto, comporta lo svolgimento di attivita' che investono i piu' diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile: attivita' che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificita' direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso» (cfr. Corte costituzionale, 16 luglio 2004, n. 228). L'intersecarsi nel servizio civile universale di una sfera di competenza statale e di una sfera di competenza regionale e' confermato, nel caso di specie, dall'art. 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, il quale, individuando i settori di intervento «nei quali si realizzano le finalita' del servizio civile universale» indica tra questi: a) l'assistenza;

  1. la protezione civile;

  2. il patrimonio ambientale e la riqualificazione urbana;

  3. il patrimonio storico, artistico e culturale;

  4. l'educazione e la promozione culturale e lo sport;

  5. l'agricoltura in zona di montagna, l'agricoltura sociale e le biodiversita';

  6. la promozione della pace tra i popoli...

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