n. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 marzo 2015 -

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della Legge Regionale Piemonte n. 22 del 24 dicembre 2014, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria», pubblicata nel B.U.R. n. 52 del 29 dicembre 2014, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 20 febbraio 2015. Con la Legge Regionale n. 22 del 24 dicembre 2014 indicata in epigrafe, che consta di nove articoli, la Regione Piemonte ha emanato le disposizioni «in materia fiscale e tributaria». In particolare, l'art. 7, recante la «Misura del canone per l'uso energetico e di riqualificazione dell'energia», prevede che «1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino all'adozione di un nuovo regolamento della Giunta regionale in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque), l'importo unitario del canone annuo per l'uso di acqua pubblica relativo all'uso energetico e di riqualificazione dell'energia e' cosi' determinato: a) per l'uso energetico: 1) 42,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 3.000;

2) 38,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 1.000 e inferiore a kw 3.000;

3) 36,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 220 e inferiore a kw 1.000;

4) 33,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw 20 e inferiore a kw 220;

5) 28,50 euro per ogni kw di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione inferiore a kw 20;

  1. per l'uso riqualificazione dell'energia: 1) euro 1,00 per ogni kw di potenza nominale di pompaggio.» E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Piemonte abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi L'art. 7 della Legge Regione Piemonte 24 dicembre 2014, n. 22 viola l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. La disciplina contenuta nell'art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 26/2014 citata, recante la «Misura del canone annuo per l'uso energetico e di riqualificazione dell'energia», stabilisce la misura del canone annuo per l'uso di acqua pubblica a fini energetici e di riqualificazione dell'energia. Tale misura e' diversificata all'interno dell'utilizzazione idroelettrica in modo decrescente in proporzione alla potenza media di concessione. La disposizione regionale non risulta in linea con quanto espressamente previsto dal legislatore nazionale con le norme contenute all'art. 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente le «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134. (1) Tali norme mirano ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, rappresentando l'esigenza di tutelare la concorrenza e garantire, al contempo, l'uniformita' della disciplina. Va posto in evidenza che l'art. 37, in particolare, il comma 7, proprio in considerazione della superiore finalita' pubblica di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale dell'attivita' di generazione idroelettrica e...

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