n. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 luglio 2018 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi nr. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it , nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 30 aprile 2018, n. 18, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture sociosanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensita' assistenziale)», pubblicata nel B.U. Puglia 3 maggio 2018, n. 61, supplemento. La legge regionale in epigrafe apporta rilevanti modifiche alla precedente legge regionale n. 53/2017, in merito alla quale e' stato gia' proposto ricorso dinanzi a codesta Corte Costituzionale (R.R. n. 11/18): essa presenta rilevanti profili di incostituzionalita'. Il precedente ricorso e' stato proposto, in estrema sintesi, poiche' la classificazione delle prestazioni erogate dalla Residenza sanitaria assistenziale (RSA), compiuta dalla precedente legge regionale n° 53/17, non e' risultata in linea con quanto disposto in materia di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti dal d.P.C.M. 12.01.2017;

piu' in particolare la l.r. n. 53 del 2017, che istituisce le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) per fornire prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative e tutelari ai soggetti non autosufficienti, e' stata impugnata dal Governo in quanto alcune norme prevedevano una classificazione delle prestazioni erogate da tali strutture, e poste a carico del Servizio sanitario regionale, che non era in linea con quanto disposto in materia di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti dal citato d.P.C.M. 12.01.2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». Altre disposizioni inoltre, al fine di incrementare il numero di posti letto delle RSA, prevedevano, seppure in via sperimentale, la gestione diretta della quota sanitaria da parte dell'assistito, configurando un nuovo sistema di assistenza sanitaria, non previsto dalla normativa statale. Le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 18/18, meglio in epigrafe indicata, non paiono tali da consentire di ritenere superate le criticita' segnalate nel pregresso ricorso, giacche' non fanno venir meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa sopra indicata e presentano anzi i medesimi vizi di legittimita' costituzionale che inficiavano la l.r. n. 53 del 2017. Anche la legge oggi impugnata, infatti, nel classificare le prestazioni erogate dalla Residenza sanitaria assistenziale (RSA), e nel porle tutte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, contrasta con quanto disposto in materia di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle...

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