n. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 giugno 2017 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, nei confronti della Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo l, commi 4, lettere a), b) e c);

8;

10 e 30 della legge regionale Campania n. 10 del 31 marzo 2017, recante le «Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilita' regionale per il 2017», pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 31 marzo 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 24 maggio 2017. 1. La legge regionale della Campania n. 14/2016, indicata in epigrafe, composta da 83 articoli, come esplicita lo stesso titolo, detta le misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Campania abbia ecceduto dalla propria competenza, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. L'art. 1, comma 10, della legge Regione Campania n. 10/2017 viola gli articoli 81, comma 3, 117, comma 2, lettera e), 120, comma 2, della Costituzione e la norma interposta di cui all'art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'articolo l , comma 10, dispone che «nelle more dell'attivazione del nuovo Policlinico Universitario di Caserta, al fine di incrementare i LEA della Provincia di Caserta, l'ASL e l'Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", stipulano apposita convenzione volta a consentire l'utilizzo di spazi ospedalieri, per l'incremento di prestazioni aggiuntive a quelle gia' erogate.». La disposizione stabilisce, quindi, un incremento dei livelli essenziali di assistenza nella Provincia di Caserta. Al riguardo si richiama il citato art. 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009, che contiene le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stesso (legge finanziaria 2010)», il quale dispone che gli «interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». L'incremento di prestazioni aggiuntive, stabilito dalla norma in questione, determina maggiori oneri a carico del Servizio sanitario regionale, in palese contrasto con la cornice programmatoria e finanziaria del Piano di rientro regionale. La disposizione, pertanto, viola l'art. 81, terzo comma, della Costituzione nella misura in cui «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte»;

l'art. 117, secondo comma, lettera e), in materia di perequazione delle risorse finanziarie e l'art. 120, secondo comma, della Costituzione in tema di poteri sostitutivi. La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte affermato che la disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria e' riconducibile a un duplice ambito di potesta' legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, comma 95, della citata legge n. 191/2009 (sentenza n. 266/2016, punto 3. del Considerato in diritto). Inoltre, come statuito nella predetta sentenza, le funzioni del Commissario ad acta, nominato dal Governo e come definite dal mandato conferitogli, «devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 227 del 2015, n. 278 e n. 110 del 2014, n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e gia' n. 78 del 2011)». Deriva, quindi, dai principi enunciati costantemente nella giurisprudenza costituzionale, l'illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 1, comma 10, della legge regionale n. 10/2017 citata, in quanto interferisce con i poteri affidati al Commissario ad acta dal Governo e con le attivita' svolte nell'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario e costituisce menomazione delle sue specifiche attribuzioni. La conclusione secondo la quale le funzioni amministrative del Commissario devono essere messe al riparo da ogni interferenza degli organi regionali e' legittimata, secondo la predetta giurisprudenza, dal fatto che l'operato del Commissario sopraggiunge all'esito della persistente inerzia degli organi collegiali e che l'esercizio del potere sostitutivo e' imposto della necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della repubblica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale, qual e' quello alla salute. Tale interferenza sussiste, secondo la Corte, anche in presenza di interventi non previsti dal piano di rientro e che possono aggravare il disavanzo sanitario regionale o con l'introduzione di livelli di assistenza aggiuntivi non contemplati nel piano (sentenza n. 104 del 2013, punti 4.1., 4.2. e 5. del Considerato in diritto). 2. L'art. 1, comma 30, della legge Regione Campania n...

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