n. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 marzo 2015 -

Ricorso per la regione Veneto (C.F. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del Presidente della Giunta regionale dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 152 del 10 febbraio 2015, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova (C.F. BRTMRA48T28L483I), Ezio Zanon coordinatore dell'Avvocatura regionale (C.F. ZNNZEI57L07B563K) e Luigi Manzi del Foro di Roma (C.F. MNZLGU34E15H501V), presso quest'ultimo domiciliata in Roma, alla via Federico Confalonieri, n. 5 (fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419, 451 e commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., per violazione degli artt. 3, 35, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 commi primo, secondo e quarto, 120 della Costituzione della Repubblica italiana. F a t t o In data 29 dicembre 2014 e' stata pubblicata, nella Gazzetta ufficiale n. 300, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)». La predetta legge contiene diverse disposizioni che influiscono gravemente sul processo di riforma dell'ordinamento degli enti locali tracciato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 («Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»), risolvendosi in molteplici e decisivi pregiudizi per le attribuzioni costituzionali degli enti di area vasta veneti, oltre che per l'autonomia amministrativa e legislativa della regione Veneto. Due sono, in particolare, i complessi normativi che meritano censura in questa sede. 1. Il primo, costituito dai commi 418, 419 e 451 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, incide in modo significativo sulle risorse proprie di province e citta' metropolitane, minacciandone la solvibilita' e l'effettiva possibilita' di continuare a svolgere le funzioni amministrative di loro competenza. L'art. 1, comma 418 stabilisce, in particolare, che «Le province e le citta' metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017». (...) Ciascuna provincia e citta' metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Vi si prevede, poi, che «l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento» alle casse dello Stato debba essere determinato «con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze». Il successivo comma 419 appresta un regime di recupero forzoso del contributo obbligatorio di cui al precedente comma. «In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 30 aprile di ciascun anno (...), l'Agenzia delle entrate (...) provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle citta' metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (...). In caso di incapienza (...) il recupero e' effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione». L'art. 1, comma 451 della legge n. 190/2014 aggrava ulteriormente il regime di contribuzione forzosa delineato dai commi 418 e 419 prorogando anche per l'anno 2018 analogo contributo coattivo posto a carico di province e citta' metropolitane dall'art. 47 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (pari a «576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»). 2. Il secondo complesso normativo e' rappresentato dai commi 421-428 della legge n. 190/2014, con cui il legislatore statale ha ritenuto di disporre d'autorita' un vero e proprio taglio lineare del personale in servizio presso citta' metropolitane e province, dagli effetti immediati e prorompenti sotto il profilo organizzativo e funzionale. In base all'art. 1, comma 421 della legge n. 190/2014, «La dotazione organica delle citta' metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e' stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri». Salva restando, per gli enti di area vasta, la possibilita' di deliberare una riduzione superiore. I successivi commi da 422 a 428 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, in attuazione del comma 421, contengono la disciplina applicabile al ricollocamento del personale in soprannumero, stabilendo nel dettaglio scansioni temporali e regole applicabili al personale in mobilita'. Il comma 422, in specie, stabilisce che il personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e quello da destinare alle procedure di mobilita' deve essere individuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014. Il comma 423 affida a societa' in house statali il compito di collaborare alla predisposizione di «piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421». In base al comma 424, regioni ed enti locali per gli anni 2015 e 2016 «destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato (...) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'». Il comma 425 disciplina la ricollocazione di parte del personale in mobilita' «presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non economici», disponendo che tale ricollocazione deve avvenire prioritariamente «presso gli uffici giudiziari». Il comma 426 proroga al 31 dicembre 2018 la disciplina volta al superamento del precariato di cui all'art. 4, commi 6, 8 e 9 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125). Il legislatore ha poi stabilito (comma 427) che «nelle more della conclusione delle procedure di mobilita' di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane e le province con possibilita' di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore». Infine (comma 428), qualora al 31 dicembre 2016 «il personale interessato ai processi di mobilita' di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato», spetta agli enti di area vasta «definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianita' contributiva. (...) In caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilita' tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Avverso le disposizioni della legge n. 190/2014 sin qui ricordate la regione Veneto propone ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost., a tutela della sua autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, nonche' delle attribuzioni costituzionali degli enti di area vasta veneti (come ammesso dalla giurisprudenza costituzionale consolidata;

in tal senso, ad esempio: Corte cost., 19 luglio 2013, n. 220, punto 5.1 del considerato in diritto;

Corte cost., 20 dicembre 2012, n. 311, punto 3.2 del considerato in diritto;

Corte cost., 20 novembre 2009, n. 298, punto 7.2 del considerato in diritto), chiedendone la declaratoria d'illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di D i r i t t o A. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A.1. Violazione dell'art. 119 Cost., commi primo, secondo e quarto. Cio' che l'art. 1, comma 418 della legge n. 190/2014 definisce «riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», che province e citta' metropolitane hanno l'obbligo di conseguire, e' in realta', all'evidenza, un contributo economico forzoso che gli enti di area vasta sono tenuti a versare alle casse dello Stato...

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