n. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 agosto 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 14005 del 2014, proposto da: Soc. Pap Project Studio Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Trevisan, Andrea Maffettone, con domicilio eletto presso Marco Trevisan in Roma, via Ludovisi, 35;

Contro Ministero dello sviluppo economico, Governo della Repubblica, Cassa conguaglio per il settore elettrico, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Soc .Gestore Servizi Energetici Gse Spa;

Per l'annullamento, previa sospensiva: a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116», pubblicato in G.U. - serie generale - n. 248 del 24 ottobre 2014, mediante il quale sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta da impianti fotovoltaici;

b) delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti foto voltaici», ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014 (c.d. Legge "Competitivita'"), pubblicate dal G.S.E. sul proprio sito internet in data 3 novembre 2014;

Per il correlativo accertamento del diritto della ricorrente a non esercitare alcuna delle tre opzioni di riduzione dell'incentivo riconosciuto per la produzione di energia elettrica da impianto solare fotovoltaico, previste dall'art. 26, comma 3, lett. a), b), e c), del d.1. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e a conservare le condizioni contrattuali stabilite nelle convenzioni stipulate con il G.S.E., senza che quest'ultimo possa applicare l'opzione c) nel caso in cui la ricorrente non eserciti, entro il 30 novembre 2014, l'opzione di scelta fra una delle alternative di riduzione dell'incentivo riconosciuto per la produzione di energia elettrica da impianto solare fotovoltaico, stabilite dall'art. 26, comma 3, lett. a), b), e c), del medesimo atto normativo;

Per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla societa' ricorrente, da determinarsi in corso di causa o da quantificarsi anche in via equitativa dal collegio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello sviluppo economico e di Governo della Repubblica e di Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. I n f a t t o L'odierna ricorrente ha realizzato e messo in esercizio i seguenti cinque impianti fotovoltaici: 1) impianto identificato al n. 117605 avente potenza pari a 993,60 kW e installato nel comune di Lucera (FG) (denominato "Jambo 2") ammesso a beneficiare degli incentivi previsti dal D.M. 19 febbraio 2007 (recante il cd. Secondo conto energia) a seguito della stipula con il GSE della convenzione n. M01F07853607;

2) impianto identificato al n. 117618 avente potenza pari a 496,80 kW e installato nel comune di Lucera (FG) (denominato "Jambo 4") ammesso a beneficiare degli incentivi previsti dal D.M. 19 febbraio 2007 (recante il cd. Secondo Conto energia) a seguito della stipula con il GSE della convenzione n. M01F07853907;

3) impianto identificato al n. 211286 avente potenza pari a 340,20 kW e installato nel comune di Lucera (FG) (denominato "Fotov 1") ammesso a beneficiare degli incentivi previsti dal D.M. 19 febbraio 2007 (recante il cd. Secondo conto energia) a seguito della stipula con il GSE della convenzione n. M01F16564807;

4) impianto identificato al n. 267261 avente potenza pari a 952,56 kW e installato nel comune di S. Agata di Puglia (BA) (denominato "Sant'Agata 4") ammesso a beneficiare degli incentivi previsti dal D.M. 19 febbraio 2007 (recante il cd. Secondo conto energia) a seguito della stipula con il GSE della convenzione n. M01F18650207;

5) impianto identificato al n. 240945 avente potenza pari a 952.56 kW e installato nel comune di Foggia (denominato "D'Emilio") ammesso a beneficiare degli incentivi previsti dal D.M. 19 febbraio 2007 (recante il cd. Secondo conto energia) a seguito della stipula con il GSE della convenzione n. M01F20205207. Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la societa' Pap Project Studio Srl ha chiesto l'annullamento delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 16/2014 (c.d. "Legge competitivita'")» emanate dal GSE e pubblicate sul relativo sito internet in data 3 novembre 2014;

nonche' del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 248 del 24 ottobre 2014 e delle relative tabelle redatte e pubblicate dal GSE;

ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di rimodulazione dell'incentivo per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, previste dall'art. 26 comma 3° lettere a), b) e c) d.l. n. 91/2014, e la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni. Esposti gli argomenti a sostegno dell'ammissibilita' dell'azione di accertamento e illustrata la natura provvedimentale e autoapplicativa dell'art. 26, comma 3, d.l. n. 91/2014, parte ricorrente ha denunciato l'illegittimita' costituzionale di questa disposizione per contrasto con gli artt.: 3 e 41 Cost.;

11 e 117, 1° comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU;

11 e 117, 1° comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta europea dell'energia;

11 e 117, 1° comma, Cost., in relazione ai contenuti della dir. 2009/28/CE (conss. 14 e 25 e artt. 23 e 24 d.lgs. n. 28/2011);

77 Cost. Il Ministero dello sviluppo economico e la Cassa conguaglio per il settore elettrico, costituitisi con atto depositato il 22 novembre 2014, hanno concluso per l'inammissibilita' delle domande e la reiezione del gravame. All'udienza pubblica del 19 marzo 2015, in vista della quale le parti resistenti hanno depositato memorie, il giudizio e' stato discusso e trattenuto in decisione. I n d i r i t t o Con separata sentenza non definitiva, decisa in pari data e pubblicata, sono state respinte le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti e sono state disattese alcune questioni prospettate dalla parte ricorrente. Per la disamina delle rimanenti doglianze e' necessario sottoporre in via pregiudiziale l'art. 26, comma 3, d.l. n. 91/2014 al giudizio della Corte costituzionale, secondo quanto si passa a dire (nei nn. da 1 a 3 si dara' conto del contesto di riferimento, nel n. 4 della rilevanza e infine, nel n. 5 della non manifesta infondatezza). 1. Quadro normativo relativo all'incentivazione della produzione elettrica da fonte solare. 1.1. Le direttive europee. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e' obiettivo rilevante delle politiche energetiche e ambientali europee. Essa trova collocazione nel contesto di favore sancito a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto (Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui e' stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione con legge 1° giugno 2002, n. 120;

cfr. anche art. 11, comma 5, d.lgs. n. 79/1999 nella versione anteriore alle modificazioni di cui al d.lgs. n. 28/2011;

in Europa, il protocollo e' stato approvato con decisione del Consiglio 2002/358/CE del 25 aprile 2002), il cui art. 2, par. 1, lett. a), del Protocollo impegna le parti contraenti, «nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni [...], al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile», ad applicare o elaborare «politiche e misure, in conformita' con la sua situazione nazionale, come: [...] iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili [...]"» Con la dir. n. 2001/77/CE (sulla «promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'») il legislatore europeo, riconosciuta «[...] la necessita' di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiche' queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile», potendo «inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire piu' rapidamente gli obiettivi di Kyoto» (cons. 1, che sottolinea ulteriormente la necessita' di «garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricita'»), ha affermato chiaramente che «la promozione dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili e' un obiettivo altamente prioritario a livello della comunita' [...]» (cons. 2;

come tale, essa costituisce «parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto [...]») e ha ritenuto di intervenire attraverso l'assegnazione agli Stati membri di «obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili», con riserva di proporre «obiettivi vincolanti» in ragione dell'eventuale progresso rispetto all'«obiettivo indicativo globale» del 12% del consumo interno lordo di energia nel 2010 (cons. 7), ferma...

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