n. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2014 -

TRIBUNALE DI CATANIA Sezione III GIUDICE MONOCRATICO Il Giudice, nell'ambito del procedimento penale contro Navarria Giuseppe, Navarria Francesco, Stancanelli Raffaele e Castiglione Giuseppe, citati a giudizio per rispondere, in concorso tra loro, del delitto previsto dall'art. 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), oltre che del delitto (teleologicamente connesso) di cui agli artt. 61 nn. 2 e 9, 340 c.p., come meglio specificato nelle imputazioni di cui all'allegato decreto;

ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ha pronunziato la seguente;

Ordinanza Il Tribunale di Catania in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 28 settembre 2010, sollevava, su eccezione formulata dalla difesa, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 5, in relazione al comma 6, della legge n. 81 del 1993, per ritenuta violazione dell'art. 3 della Costituzione, ponendo in evidenza l'irragionevolezza di una disposizione che mantiene rilevanza penale alla violazione del divieto di propaganda elettorale da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle elezioni amministrative, laddove la norma contenente la previsione di identico divieto in relazione all'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, ha perso vigenza per intervenuta abrogazione. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 277 del 19 settembre 2011, dichiarava la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata, rilevando, per un verso, la mancata esposizione di dati fattuali concreti, necessari a consentire alla Corte la verifica della rilevanza della questione proposta in relazione alla fattispecie concreta e, per altro verso, l'ambiguita' del petitum, in riferimento al tipo di pronuncia auspicata con l'invocata declaratoria di illegittimita'. Gli atti venivano restituiti, pertanto, al giudice a quo per la prosecuzione del giudizio, nel corso del quale l'attivita' istruttoria, via via espletata, veniva rinnovata, in ragione dei mutamenti dell'organo giudicante verificatisi durante la trattazione del procedimento. Giunto il giudizio innanzi a questo decidente, nella fase conclusiva, la difesa di Navarria Francesco, prima della discussione, ha inteso riproporre, come da articolata memoria depositata in atti, la gia' prospettata eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 29 comma 5, in relazione all'art. 6, della legge n. 81 del 1993, sollecitando, dunque, il Tribunale a rinnovare la rimessione della stessa alla Corte costituzionale, con sollecitazione a integrare l'ordinanza con la quale, in precedenza, si era censurata detta disposizione, di modo da sopperire alla carenze evidenziate dalla Corte nel pronunciamento di inammissibilita'. Gli altri difensori si sono associati alla richiesta. Tanto premesso, ritiene il giudice di condividere le doglianze formulate dalla difesa e di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 5, in relazione al comma 6, della legge n. 81 del 1993, per ritenuta violazione dell'art. 3 della Costituzione, stante la sua rilevanza nel giudizio pendente e la non manifesta infondatezza. Avuto riguardo alla sussistenza del nesso di «rilevanza» tra la questione proposta e la fattispecie concreta oggetto di giudizio, e' sufficiente osservare che l'imputazione elevata nei confronti degli odierni imputati concerne la violazione del divieto di propaganda elettorale da parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle elezioni amministrative, commessa in occasione delle elezioni del Sindaco del Comune Catania, del Presidente della Provincia e del Consiglio comunale, indette per i giorni del 15 e 16 giugno 2008. In particolare, a Navarria Giuseppe si contesta di essersi fatto promotore e...

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