n. 41 SENTENZA 7 - 24 febbraio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-20 maggio 2015, depositato in cancelleria il 26 maggio 2015 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Ezio Zanon e Andrea Manzi per la Regione Veneto. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 19-20 maggio e depositato il 26 maggio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali). 2.- Premette il Presidente del Consiglio dei ministri che la Regione Veneto con la legge impugnata ha introdotto modifiche a norme regionali in materia di governo, assetto e uso del territorio, di paesaggio, di edilizia e urbanistica, nonche' in materia di aree protette. In particolare, il citato art. 8, comma 1, in dichiarata attuazione della norma statale di cui all'art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» (d'ora in avanti TUE), avrebbe demandato allo strumento urbanistico generale la fissazione dei limiti di densita', altezza e distanza tra fabbricati, in deroga a quelli stabiliti dall'ordinamento statale, in una serie di ipotesi espressamente elencate. Tra le ipotesi previste il ricorrente richiama esclusivamente l'art. 8, comma 1, lettera a), della legge impugnata, il quale statuisce che lo strumento urbanistico generale puo' derogare: «a) nei casi di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", con riferimento ai limiti di distanza da rispettarsi all'interno degli ambiti dei piani urbanistici attuativi (PUA) e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente». Ad avviso del ricorrente la disposizione violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione). 3.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel disporre una serie di misure di semplificazione normativa anche nel settore edilizio, con l'art. 30, avrebbe introdotto nel TUE l'art. 2-bis. La disposizione consentirebbe alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di dettare norme anche in deroga alle disposizioni del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765). Il potere derogatorio attribuito alle Regioni dal citato art. 2-bis, pero', lascerebbe espressamente ferma la competenza statale in materia di ordinamento civile, con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle sue disposizioni integrative, come altresi' affermato dalla...

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