n. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 giugno 2018 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, con sede a Bari, lungomare Nazario Sauro, 33;

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 15 del 17 aprile 2018, pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 19 aprile 2018, supplemento, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 14 giugno 2018. In data 19 aprile 2018, sul n. 55 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e' stata pubblicata la legge regionale 17 aprile 2018, n. 15, recante «Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare». La legge consta di sei articoli: l'art. 1, recante l'«Oggetto»;

l'art. 2, rubricato «Procedure per la nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R.»;

l'art. 3, rubricato «Nomina dei direttori generali degli IRCCS pubblici del S.S.R.»;

l'art. 4, rubricato «Commissariamento delle aziende ed enti del S.S.R.»;

l'art. 5, rubricato «Abrogazioni e sostituzioni»;

l'art. 6, rubricato «Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare». In particolare, l'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2018 (hinc inde la Legge) interviene in materia di commissariamento delle aziende ed enti del S.S.R. disponendo che: «1. La Regione, in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale e laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina del direttore generale, puo' procedere intuitu personae all'affidamento dell'incarico a un commissario straordinario, scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge. 2. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 3. Al commissario straordinario spetta il compenso stabilito dalla giunta regionale per i direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R. della Regione Puglia, secondo la tipologia di azienda o ente diretto. 4. La nomina del commissario straordinario di azienda ospedaliero-universitaria del S.S.R., in analogia a quella di direttore generale, e' effettuata dalla giunta regionale d'intesa con il rettore dell'universita' interessata. La nomina del direttore generale di IRCCS di diritto pubblico, in analogia a quella di direttore generale, e' effettuata d'intesa con il Ministro della salute.» La norma e' costituzionalmente illegittima sia perche', contrastando con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di dirigenza sanitaria - la quale, come da ultimo ricordato da codesta Corte nella sentenza n. 251/2016, e' direttamente riconducibile alla tutela della salute -, viola l'art. 117, comma 3, Cost.;

sia perche' essa lede i principi di ragionevolezza, di adeguatezza e di buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 Cost.. L'art. 4 della legge regionale viene dunque impugnato con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi Per comprendere appieno il senso e la portata delle censure di seguito sviluppate occorre premettere che, com'e' noto, nel quadro della piu' generale riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in linea con il disegno di progressiva affrancazione dai condizionamenti di carattere politico gia' perseguito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la dirigenza sanitaria pubblica ha formato oggetto di un profondo...

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