n. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 luglio 2016 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Molise, in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' Costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Molise n. 4 del 4 maggio 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 5 maggio 2016, n. 16, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2016. Fatto In data 5 maggio 2016 e' stata pubblicata, sul n. 16 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, la legge regionale n. 4 del 4 maggio 2016, recante «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali». Una delle disposizioni contenute nella detta Legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali ed e' violativa di previsioni costituzionali e illegittimamente invasiva delle competenze dello Stato;

si deve pertanto procedere con il presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1.1. Nell'ambito delle norme introdotte dal Legislatore regionale a sostegno della manovra di bilancio per il triennio 2016-2018, e' stato in particolare disposto, per quanto qui interessa, con l'art. 16 della legge R. n. 4/2016 (Conferimento all'ARPAM di funzioni e compiti in materia di ambiente ed energia), l'ampliamento delle attribuzioni della Agenzia Regionale per la protezione ambientale. Si e' infatti testualmente previsto che «1. All'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM), oltre alle funzioni gia' esercitate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, istitutiva della stessa Agenzia, sono attribuite, a decorrere dai provvedimenti di cui al comma 3, le funzioni amministrative regionali in materia di ambiente e di energia. 2. In ragione del riordino delle funzioni non fondamentali esercitate dalle province, attuato, a livello regionale, con la legge regionale 10 dicembre 2015, n. 18, recante «Disposizioni di riordino delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni)», all'ARPAM sono altresi' attribuite, a decorrere dai provvedimenti di cui al comma 3, le funzioni in materia di: a) inquinamento atmosferico, di cui all'art. 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 16 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico);

  1. impianti termici, di cui all'art. 42 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34 (Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). 3. Entro sei mesi dall'entrata in...

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