n. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2015 -

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, On. le Rosario Crocetta rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega, Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge n. 190 del 23.12.2014, pubblicata sulla G.U.R.I. 29 dicembre 2014, n. 300 S.O. n. 99: Art. 1 commi 122, 123 e 124 per violazione degli artt. 3 e 97, commi 1° e 2° Cost., per la limitazione che ne deriva alla potesta' amministrativa regionale sancita dall'art.20 dello Statuto, segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie di cui agli artt. 14, lett. d), g), m), o), r) e 17 lett. a), d), f) e h) del medesimo nonche' degli artt. 8, comma 6° e 119, commi 1° e 6° della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001. Inoltre, quanto al comma 123, anche per violazione dell'art. 120 Cost. sotto il profilo della leale collaborazione. Art. 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416, per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto e dell'art. 2, 1° comma delle norme di attuazione in materia finanziaria (D.P.R.1074/1965) nonche' degli artt. 81, comma 6°, 97, comma 1° e 119, commi 1°e 6° della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001. Art. 1 commi 418 e 419 per violazione delle competenze regionali sancite dall'art.14 lett. o) e dall'art. 15 dello Statuto nonche' per il profilo relativo alla lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali di area vasta in violazione dell'art.119, commi 1° e 4° della Cost. Art. 1 comma 419 per violazione delle competenze statutariamente sancite dall'art. 36 dello Statuto regionale e dall'art. 2, comma 1 del d.P.R. 2 n. 1074/1965, in quanto sottrae indirettamente gettito di spettanza regionale. Fatto Nella G.U.R.I. 29 dicembre 2014, n. 300 S.O. n. 99 e' stata pubblicata la legge n. 190 del 23.12.2014, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilita' 2015) che contiene le su indicate disposizioni lesive delle prerogative statutarie. Le norme di cui ci si duole comportano tutte, pur se a vario titolo, effetti negativi sul bilancio regionale. Si noti che viene introdotta piu' di una misura di importo ingente, che va a sommarsi alle gia' insostenibili riduzioni di risorse subite dalla Regione negli ultimi anni. Ne consegue la violazione dei principi formulati da codesta ecc.ma Corte Costituzionale con riferimento ai limiti entro i quali sono legittime riduzioni di risorse per la Regione, ossia che si tratti di manovre non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle' funzioni regionali (sentenza 138/99). Codesta Corte ha precisato che "Cio' vale tanto piu' in presenza di un sistema di finanziamento che non e' mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, cosi' da far corrispondere il piu' possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilita' di risorse, in termini di potesta' impositiva (correlata alla capacita' fiscale della collettivita' regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro" Inoltre, appare necessario evidenziare che la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte ammesso che la legge dello Stato puo', nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' non sia alterato il rapporto tra i complessivi bisogni regionali e i mezzi finanziari per farvi fronte (cfr. sentenze n. 307 del 1983, n. 123 del 1992, n. 370 del 1993 e n. 138 del 1999) e, che, a tal fine, essendo indiscutibile il depauperamento della finanza regionale, la stessa Corte ha affermato che non "sia necessario dimostrare alcun vulnus effettivo al bilancio regionale" (sent.n. 152/2011). Del resto che le norme oggi impugnate incidano, sia direttamente che indirettamente, su una finanza regionale gia' gravemente compromessa dalla circostanza che al bilancio regionale affluisce solo una ridotta parte del gettito tributario riscosso in Sicilia si evince dai dati richiamati dalla Corte dei Conti in sede di parifica del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 (3 luglio 2014 - Sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana - Delibera n. 2/2014/SS.RR./PARI e Relazione). Dalla relazione in sede di parifica risulta che " I saldi differenziali delle operazioni di bilancio registrate nell'anno 2013, sia in conto competenza che a livello di cassa, scontano in negativo gli effetti dei contributi imposti alla Regione siciliana per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, disposti dalle manovre finanziarie adottate dallo Stato mediante gli strumenti delle riserve e degli accantonamenti di entrate tributarie. In linea con questa tendenza, che dall'anno 2010 in poi ha registrato interventi sempre piu' consistenti e con effetti cumulativi rispetto a quelli adottati con precedenti manovre finanziarie, la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto, per l'anno 2013, un contributo aggiuntivo, che si e' tradotto nell'accantonamento di entrate tributarie per complessivi 819.313 milioni di euro (639.037 milioni nel 2012). Al 31 dicembre 2013, il debito complessivo della Regione siciliana ammontava a complessivi 5.394 milioni di euro (di cui 5.143 a proprio carico e 251 da rimborsare dallo Stato) in lieve flessione rispetto al precedente anno 2012 (5.683 milioni di euro). Il miglioramento della situazione debitoria, tuttavia, e' solo apparente e di natura contingente, in quanto conseguenza del disallineamento temporale tra l'accensione dei due nuovi prestiti per complessivi 373 milioni di euro (rispettivamente 227 e 146 milioni), stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. nell'anno 2013, la cui erogazione e' stata rinviata al successivo anno 2014, con ammortamento a partire dal 2015". Quanto sopra premesso in fatto si formulano le seguenti doglianze. Diritto Art.1, commi 122, 123 e 124 per violazione degli artt. 3 e 97, commi 1° e 2° Cost., per la limitazione che ne deriva alla potesta' amministrativa regionale sancita dall'art. 20 dello Statuto, segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie di cui agli artt.14, lett. d), g), m), o), r) e 17 lett. a), d), f) e h) del medesimo nonche' degli artt. 81, comma 6° e 119, commi 1°e 6° della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001. Con tali disposizioni la L.190/2014 ha fissato nella misura di 3,5 miliardi di euro (distribuiti nel quadriennio 2015/2018) le risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria agli incentivi di cui ai precedenti commi 118 e 121 cui si fa fronte attraverso la riprogrammazione delle risorse del Piano di Azione Coesione (PAC) che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non risultavano impegnate alla data del 30 settembre 2014 (comma 122). Tali risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano...

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