n. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2016 -

CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione lavoro Composta dai Magistrati: dott. Giovanni Picciau - Presidente Rel.;

dott. Benedetta Pattumelli - Consigliere;

dott. Laura Bove - Consigliere ausiliario. Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello avverso la ordinanza n 32032 /2015 del Tribunale di Milano, promossa da: Veronica Lopez Cruz (C.F. LPZVNC78T512506A), con il patrocinio dell'avv. Guariso Alberto elettivamente domiciliato in viale Regina Margherita, 30 - 20122 Milano presso il difensore avv. Guariso Alberto;

ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (C.F. 07430560016), con patrocinio dell'avv. Guariso Alberto, elettivamente domiciliato in viale Regina Margherita, 30 - 20122 Milano presso il difensore avv. Guariso Alberto;

Avvocati per niente ONLUS (C.F. 97384770158), con il patrocinio dell'avv. Guariso Alberto, elettivamente domiciliato in viale Regina Margherita, 30 - 20122 Milano presso il difensore avv. Guariso Alberto, Appellanti. Contro: Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con il patrocinio dell'avv. Tamborino Maria Lucia, elettivamente domiciliato in Piazza Citta' di Lombardi, 1 - 20124 Milano, presso il difensore avv. Tamborino Maria Lucia;

Comune di Milano (C.F. 01199250158), con il patrocinio dell'avv. Appellati. A scioglimento della riserva di cui al verbale 15 settembre 2016. Osserva 1. Con ordinanza n. 32032/2015 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda proposta da Veronica CRUZ e le Associazioni Anolf CISL, ASGI, Avvocati per niente - Onlus per l'accertamento del carattere discriminatorio tenuto dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano rispettivamente nell'aver emanato la delibera della Giunta n. 3495/2015 del 30 aprile 2015 nella parte inerente i requisiti necessari per l'Accesso al Fondo sostegno affitti nonche' (il comune) la determina PG n. 264079 dell'8 maggio 2015 e det. n. 68/2015 - prot. del 12 maggio 2015. 2. Il Tribunale ha ritenuto la infondatezza della domanda e la mancanza di una discriminazione laddove, nella delibera della giunta regionale n. 3495 cit., sono stati previsti per l'accesso al fondo sostegno affitto per i soli cittadini extra UE i seguenti due requisiti: a) esercitare una regolare attivita' lavorativa, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo;

  1. essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in Lombardia. Il Tribunale, richiamando fra le altre la sentenza della Corte costituzionale n. 187/2010, ha ricordato «che la Consulta ha statuito che il legislatore ordinario ben puo' subordinare l'erogazione di determinate prestazioni che non sino volte a rimediare a gravi situazioni di urgenza alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno in Italia ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata (ovviamente con il solo limite della ragionevolezza)». Ha inoltre osservato: «... La Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha sostenuto che il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quello dello straniero solo quando venga riferito al godimento di diritti inviolabili dell'uomo cosi' da rendere legittimo , per il legislatore ordinario, introdurre norme applicabili soltanto nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza - o all'inverso ne sia privo - purche' tali da non compromettere l'esercizio di quei fondamentali diritti, ed ha poi ampliato tale affermazione precisando che...

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