n. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2018 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3 recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformita' alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)» pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 10 aprile 2018, n. 18. La legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3 - che reca modificazioni alla legge regionale n. 12/2009, al fine di rendere conforme le disposizioni in materia di VIA ivi contenute alla direttiva 2014/52/UE - contiene norme che eccedono dalle competenze riconosciute alla Regione Valle d'Aosta dallo Statuto speciale di autonomia, risultando invasive delle competenze esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

  1. Si premette che la disciplina della VIA e' annoverata dalla giurisprudenza costituzionale, con un indirizzo ormai consolidato, tra gli oggetti rientranti nella competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Proprio in quanto prevalente e trasversale, la normativa statale nella materia in questione si,impone integralmente nei confronti delle regioni, che non possono contraddirla, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale: si veda, tra le altre, la sentenza n. 186 del 2010, ove il Giudice costituzionale afferma (cfr. punto 3.2. delle considerazioni in diritto) di aver «precisato piu' volte che la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che valutano in concreto e preventivamente la "sostenibilita' ambientale" e che "rientrano indubbiamente nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost." (sentenza n. 225 del 2009)» (piu' di recente, cfr. anche la sentenza n. 117 del 2015). La esclusivita' della competenza statale nella materia de qua, pur in presenza di talune sovrapposizioni con «ambiti materiali di spettanza regionale», implica che «deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame» (e cioe' il procedimento di VIA: n.d.r.) «il citato titolo di legittimazione statale (id est l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.: n.d.r.) (cfr. sentenza n. 234 del 2009, punto 12.3 della motivazione in diritto). Da cio' la conseguenza secondo la quale, «le regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l'altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA» (cosi', ancora, la sentenza n. 186 del 2010;

la necessita' costituzionale che le regioni si mantengano «negli ambiti di competenza fissati dal legislatore statale» tramite il c.d. «Codice dell'ambiente» e' affermata anche dalle sentenze numeri 300 del 2013, 93 del 2013, n. 227 del 2011, e n. 186 del 2010). Si ricorda, inoltre, che, di recente, la materia e' stata interessata da una importante riforma, che ha trovato corpo nel decreto legislativo n. 104 del 2017. Tale atto normativo pone, infatti, una nuova disciplina della VIA, anche modificando numerose disposizioni della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tale contesto, di particolare importanza nella presente sede e' l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2017. Tale disposizione, infatti, prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplin(i)no con proprie leggi o regolamenti» esclusivamente «l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche' l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali», e che tale potesta' normativa «e' esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto» nello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 «fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie». Infine, si precisa che «in ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis». I margini di manovra riconosciuti oggi al legislatore regionale e provinciale in materia di VIA sono, dunque, limitati a quanto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT