n. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 maggio 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 2;

5, comma 1;

11, comma 2;

13 e 14 della legge regionale Lazio n. 2 del 10 marzo 2017, recante «Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche», pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 14 marzo 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 12 maggio 2017. Con la legge regionale n. 2 del marzo 2017 indicata in epigrafe, che consta di diciannove articoli, la Regione Lazio ha emanato le «Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche». La predetta legge detta norme per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Tale rete interessa tutto il territorio regionale - come si ricava agevolmente dalla ampia definizione di «patrimonio escursionistico» contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera e) della legge n. 2/2017 citata, compreso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) della medesima legge, nell'ambito della «rete dei cammini». Risulta, dunque, inclusa nella «rete» anche il territorio ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette regionali. Va sottolineato come la predetta normativa regionale appaia gravemente lesiva delle funzioni che la legge attribuisce agli Enti Parco e ai soggetti gestori delle altre aree protette esistenti nel territorio regionale;

e che, piu' in generale, contrasti con norme fondamentali della legislazione statale ascrivibili alla competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». In base alla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, la «materia delle aree protette» statali e regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, contenente la «Legge quadro sulle aree protette», rappresentandone, appunto, la disciplina fondamentale, rientra pienamente nell'«esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (sentenze n. 20 del 2010;

n. 315 del 2010, punto 3. del Considerato in diritto;

n. 44 del 2011, punto 4.1. del Considerato in diritto;

e n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto). La richiamata normativa statale, cui la legislazione regionale deve uniformarsi, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, «enunciando la normativa-quadro di settore sulle aree protette, detta i principi fondamentali della materia ai quali la legislazione regionale e' chiamata ad adeguarsi, assumendo, dunque, anche i connotati di normativa interposta» (sentenza n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto). La Regione, dunque, puo' esercitare le proprie funzioni legislative anche in tale ambito, ma «senza potervi derogare», potendo, viceversa, «determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela» (sentenze n. 61 del 2009;

n. 193 del 2010, punto 4. del Considerato in diritto;

e n. 44 del 2011 citata). In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come «il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben (possa) essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purche' in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le regioni» (sentenze n. 232 del 2008, punto 5. del Considerato in diritto;

e 44 del 2011 citata). Ha precisato, inoltre, che «la disciplina statale delle aree protette, che inerisce alle finalita' essenziali della tutela della natura attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio soggette a. speciale protezione», risponde a tali finalita' per mezzo di due differenti tipi di strumenti: la regolamentazione sostanziale delle attivita' che possono essere svolte in quelle aree, come le «limitazioni all'esercizio della caccia» (sentenza n. 315 del 2010 e n. 44 del 2011 citate), e la «predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attivita' svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna» (sentenza n. 387 del 2008;

e n. 44 del 2011 citata). La legge regionale indicata in epigrafe contiene profili di contrasto con strumenti dell'uno e dell'altro tipo tra quelli predisposti dalla legislazione statale. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Lazio abbia, pertanto, ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. Gli articoli 13 e 14 della legge Regione Lazio n. 2/2017 citata violano gli articoli 117, comma, 2 lettera s), e comma 6;

e 118, commi 1 e 2, della Costituzione in riferimento agli articoli 8, 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata. 1.1. Gli articoli 13 e 14 della legge Regione Lazio n. 2/2017, nella parte in cui non prevedono che le funzioni e gli interventi negli stessi disciplinati siano realizzati - nei casi in cui interessino aree rientranti in Parchi nazionali - in conformita' al Piano del Parco ed al Regolamento del Parco, nonche' alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, violano gli articoli 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;

e 118, primo e secondo comma, della Costituzione in riferimento agli articoli 8, 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata. L'art. 13 citato affida il compito alla giunta regionale di approvare, con cadenza triennale, il «documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL». Tale «documento di indirizzo», tra l'altro, deve indicare «le linee generali programmatiche per la manutenzione, gestione, valorizzazione e promozione degli itinerari culturali europei, dei percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, delle vie consolari e del patrimonio escursionistico della Regione»;

nonche' «le strategie e le priorita' di intervento per l'arco temporale di riferimento nonche' le modalita' di verifica del loro perseguimento»;

contenere azioni mirate a «favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico nonche' la fruizione turistico-ricreativa della RCL, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale», a «compensare...

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