n. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 luglio 2016 -

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Toscana, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Toscana 9 maggio 2016, n. 31, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 dell'11 maggio aprile 2016, recante «Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, Abrogazione dell'art. 32 della l.r. 82/2015», in relazione al suo art. 2, comma 1, lettere a), c) e d). La legge regionale della Toscana n. 19 del 2016 ha la finalita', enunciata nel suo articolo 1, di introdurre disposizioni per l'applicazione dell'art. 3 (rectius: 03) comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (1) , al fine di garantire in tutto il territorio regionale la valorizzazione del paesaggio e degli elementi identitari della fascia costiera attraverso la qualificazione dell'offerta turistico-balneare e, nel contempo, adeguate e omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo. In vista di tale finalita', l'art. 2 della legge regionale stabilisce «Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali», prevedendo, in particolare, quanto segue: «1. Nell'ambito delle procedure comparative per il rilascio delle concessioni di durata superiore a sei anni ed inferiore ai venti anni, di cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 400/1993 convertito dalla legge n. 494/1993: a) costituisce condizione per il rilascio del titolo concessorio, l'impegno, da parte dell'assegnatario, a non affidare a terzi le attivita' oggetto della concessione, fatte salve: 1) la possibilita' di affidamento in gestione delle attivita' secondarie ai sensi dell'art. 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione);

2) la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell'assegnatario stesso;

  1. (...);

  2. in caso di area gia' oggetto di concessione, l'ente gestore acquisisce il valore aziendale dell'impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale;

  3. al concessionario uscente e' riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al 90 per cento del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui alla lettera c), da pagarsi integralmente prima dell'eventuale subentro;

  4. (...)». Tali disposizioni sono illegittime per i seguenti Motivi 1) In relazione all'art. 117, comma primo, Cost., violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e) e l), Cost. violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile». In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera a), Cost., violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dei «rapporti dello Stato con l'Unione europea». Si' e' visto che le lettere c) e d) dell'art. 2, comma 1, della legge regionale impugnata prevedono l'obbligo del concessionario subentrante di corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al 90 per cento del «valore aziendale dell'impresa» insistente sull'area oggetto di concessione, come attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio di una concessione. Prima di entrare nel merito delle censure che si andranno a proporre al riguardo, sembra opportuno, da un lato, ripercorrere brevemente le vicende normative che hanno caratterizzato l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle contestazioni che, nella materia, la Commissione europea ha formulato nel contesto della procedura d'infrazione n. 2008/4908 e, dall'altro lato, dare conto delle circostanze che caratterizzano il procedimento pregiudiziale di cui alle cause riunite C-458/14, Promoimpresa, e C-67/15, Melis e a., che, sempre nella materia qui rilevante, e' attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in seguito a rinvio disposto da due tribunali amministrativi regionali italiani (il deposito della sentenza e' atteso per il 14 luglio 2016 ma, al momento in cui si redige il presente atto, sono disponibili le conclusioni depositate dall'Avvocato generale Szpunar). Quanto alla procedura di infrazione, essa fu avviata nel febbraio del 2009 dalla Commissione europea, la quale censurava il fatto che in Italia l'attribuzione delle concessioni demaniali marittime per finalita' ricreative si basasse su un sistema di preferenza per il concessionario uscente, se non addirittura di puro e semplice rinnovo automatico della concessione gia' assentita. La Commissione ha quindi chiesto di modificare le disposizioni normative nazionali che producevano tale effetto, ossia l'art. 37 del codice della navigazione e l'art. 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, le quali prevedevano, rispettivamente il c.d. diritto d'insistenza del concessionario uscente e il rinnovo automatico delle concessioni sessennali, cosi da passare ad un sistema basato su concessioni di durata massima di 20/25 anni da attribuire mediante procedure di evidenza pubblica. Nella prima fase della procedura, le contestazioni della Commissione...

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