n. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2016 -

TRIBUNALE DI SALERNO Seconda Sezione penale In composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Ennio Trivelli;

Letti gli atti del processo in epigrafe indicato, pendente a carico di M. A.;

Decidendo sulle richieste formulate dalla difesa dell'imputato;

Sentito il pubblico ministero;

ha pronunziato la seguente ordinanza. 1. A.M. e' stato destinatario del decreto penale di condanna n. 193/2014 emesso dal giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale in data 12/13 febbraio 2014, in relazione al reato p. e p. dall'art. 186 comma 2 lettera b) e comma 2-sexies del codice della strada, perche' guidava alle ore 03,30 circa del giorno 1° maggio 2013 l'autovettura in stato di ebbrezza alcolica accertata da personale della Questura di Salerno, mediante sottoposizione di M.A. ad accertamento etilico attraverso test alcolemico che evidenziava un tasso alcolico nel 1° test pari a 1,28 g/l alle ore 04,31 e 1,04 g/l alle ore 4,37, superiore al limite massimo consentito. Fatto contestato come commesso in data 1° maggio 2013. 1.1. Avverso il decreto penale di condanna il M. ha interposto, in data 18 marzo 2014, rituale e tempestiva opposizione, contestualmente chiedendo la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e ss. del codice di procedura penale, prospettando, con il consenso del pubblico ministero, in relazione all'imputazione sopra trascritta, l'applicazione della pena di giorni 14 di arresto ed euro 600,00 di ammenda da sostituirsi con quella del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis del decreto legislativo n. 285/1992. 1.2. Il giudice per le indagini preliminari in sede, con ordinanza resa in data 20 novembre 2014, ha rigettato la richiesta di applicazione della pena rilevando che non poteva essere concessa all'imputato la chiesta sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita' poiche' dall'analisi degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero emergeva che l'imputato aveva provocato un incidente stradale con feriti, con conseguente configurazione dell'aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis del codice della strada, ostativa all'applicazione dell'istituto. 1.3. Nel corso della medesima udienza camerale fissata per la delibazione dell'istanza di patteggiamento, la difesa dell'imputato, munita di procura speciale conferita dall'assistito, depositava istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale, allegando la prova di avere formulato presso l'ufficio U.E.P.E di Salerno, in data 19 novembre 2014, richiesta di elaborazione di apposito programma di trattamento. Il giudice per le indagini preliminari, rigettata l'istanza di patteggiamento, rimetteva al primo giudice (quello che aveva emesso il decreto penale) ogni ulteriore determinazione. Il primo giudice, con decreto emesso in data 2 dicembre 2014 dichiarativo del non luogo a provvedere, rimetteva ogni ulteriore determinazione al giudice del dibattimento, di poi emettendo in data 7 gennaio 2015 decreto di giudizio immediato (a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) per l'udienza del 28 ottobre 2015. 2. All'udienza del 28 ottobre 2015 dinanzi a questo Tribunale, dopo la costituzione delle parti, la difesa dell'imputato (dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p.) reiterava l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'assistito. Acquisiti gli atti processuali pertinenti e raccolto il parere favorevole del pubblico ministero lo scrivente riservava la decisione rinviando al 19 novembre 2015, facultando le parti al deposito di memorie. In data 29 ottobre 2015 la difesa dell'imputato depositava memoria con la quale, ripercorrendo l'elaborazione della giurisprudenza costituzionale afferente all'art. 517 codice di procedura penale, con particolare riferimento alle pronunce dichiarative della illegittimita' costituzionale della disposizione in caso di contestazione c.d. patologica di circostanza aggravante, perorava l'istanza formulata prospettando in subordine la questione di costituzionalita' delle disposizioni di cui alla legge n. 67/2014 per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. 2.1. All'udienza del 19 novembre 2015 veniva disposta, per completare il quadro informativo necessario alla delibazione della questione, l'acquisizione di certificato del casellario giudiziale aggiornato e di certificato dei carichi pendenti afferenti alla persona del M. rinviando al 25 novembre 2015. 2.2. All'udienza del 25 novembre 2015 il pubblico ministero procedeva all'esplicita contestazione a M. A. dell'aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis codice della strada, nei sensi che seguono «perche' in stato di ebbrezza alcolica andava ad impattare contro la condotta dalla sig.ra T. F. provocando, cosi', incidente con feriti». Stante l'assenza dell'imputato si disponeva la notifica del verbale medesimo rinviando all'11 febbraio 2016. 2.3. All'udienza dell'11 febbraio 2016 dato atto dell'intervenuta notificazione all'imputato del verbale della precedente udienza, il difensore insisteva nella richiesta gia' formulata e il pubblico ministero reiterava la propria interlocuzione. Si rinviava per la decisione sulla questione all'udienza odierna. 2.4. Con memoria depositata in data 12 febbraio 2016, la difesa dell'imputato, dopo avere ripercorso sinteticamente gli snodi processuali sopra citati, ha rilevato come l'avvenuta contestazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 186 comma 2-bis del codice della strada lasci emergere il tema del mancato intervento del legislatore sulla disposizione di cui all'art. 517 codice di procedura penale a seguito della introduzione dell'istituto della messa alla prova, da catalogare tra i c.d. «riti premiali». Ha rilevato ancora il difensore...

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