n. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2015 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Sest

  1. Ha pronunciato la presente Sentenza Sul ricorso numero di registro generale 4703 del 2012, proposto da: Anicav - Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali, Agricola Tre Valli s.c.a.r.l., Doria s.p.a., Salvati Mario &

    1. s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

      Contro la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Francesco Vetro', con domicilio eletto presso il difensore del primo in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;

      Nei confronti di Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sicuro, con domicilio eletto presso Fausta Marchese in Roma, via Palestro, 56;

      Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

      Per la riforma della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Sez. staccata di Parma: Sezione I n. 138/2012, resa tra le parti, concernente trasferimento dei compiti e delle attribuzioni del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle soppresse stazioni sperimentali per l'industria;

      Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

      Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari vegetali, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia;

      Viste le memorie difensive;

      Visti tutti gli atti della causa;

      Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Clarizia, l'avvocato Alessandro Gigli, per delega dell'avvocato Franco Gaetano Scoca, l'avvocato Vetro' e l'avvocato dello Stato Grasso;

      Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto e diritto 1. L'A.N.I.C.A.V. (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali), unitamente alle societa' Agricola Tre Valli s.c.a.r.l., la Doria s.p.a. e Salvati Mario &

    2. s.p.a. (attive nel settore delle conserve alimentari), impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sez. di Parma, 30 marzo 2012, n. 138 che ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso di primo grado dagli stessi proposto per l'annullamento: a) della delibera 14 giugno 2010, n. 116 della Camera di commercio di Parma con la quale, in attuazione dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e' stata istituita l'Azienda speciale della Camera di commercio di Parma denominata Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

  2. del decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia, 1° aprile 2011, recante "tempi e modalita' di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria" (oggetto dei primi motivi aggiunti di primo grado);

  3. della delibera della Camera di commercio di Parma 4 luglio 2011, n. 143, con cui sono state sostanzialmente confermate le decisioni precedentemente assunte in ordine alla costituzione della predetta azienda speciale (oggetto dei secondi motivi aggiunti). Le appellanti lamentano la erroneita' della sentenza impugnata, e ne chiedono la riforma sia nella parte in cui la stessa ha rilevato il difetto di interesse delle originarie ricorrenti a censurare l' assetto organizzativo del nuovo ente derivante dalla soppressione della Stazione sperimentale statale, sotto il profilo che nessun profilo di pregiudizio sarebbe ravvisabile per le loro ragioni, sia nella parte in cui, con motivazione ultronea, il giudice di primo grado ha rilevato la infondatezza nel merito delle censure dedotte. Insistono le appellanti per la integrale riforma della sentenza sul rilievo della sussistenza di un loro evidente e diretto interesse al ripristino della soppressa Stazione sperimentale di matrice statale, ai cui oneri di mantenimento direttamente provvedevano e di cui nominavano, per il tramite della (appellante) associazione di categoria, due componenti del consiglio di amministrazione. Reiterano altresi' le appellanti gli argomenti, gia' inutilmente fatti valere dinanzi al giudice di prime cure, in ordine alla fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sollevata in relazione agli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione. 2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello sviluppo economico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma nonche' l'Azienda speciale denominata Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari per resistere all'appello e per chiederne la reiezione. Le parti hanno illustrato con successive memorie le loro rispettive difese in vista dell'udienza pubblica di discussione del ricorso. All'udienza del 18 marzo 2014 la...

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