n. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 gennaio 2019 -

Ricorso della Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1607 del 27 novembre 2018, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Stefano Grassi (codice fiscale GRSSFN45T05D612X;

indirizzo pec stefanograssi@pec.ordineavvocatifirenze.it) e Gabriella De Berardinis (Codice Fiscale DBRGRL60S43E783L;

indirizzo pec avv.gabrielladeberardinislegalmail.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. prof. Stefano Grassi in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale allegata al presente atto;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a), n. 1-bis, e lettera b-ter), decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergente), come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale. 1. - Premessa. Con il presente atto la Regione Marche impugna le norme indicate in epigrafe di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, come convertito in legge dalla legge n. 130 del 2018. Prima, pero', di illustrare le censure di illegittimita' costituzionale avverso tali norme, e' necessario dare conto, ancorche' sinteticamente, delle modifiche apportate da queste ultime al quadro normativo preesistente. 1.1. - L'art. 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, reca «Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»: su di esso, in sede di conversione in legge mediante la legge 16 novembre 2018, n. 130, sono intervenute alcune modificazioni e, in particolare, ai fini che qui interessano, al comma 1 sono state inserite la lettera a), n. 1-bis, e la lettera b-ter). Le norme da ultimo citate incidono, rispettivamente, sull'art. 2, comma 2, e sull'art. 14, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016). 1.2. - Quanto al citato art. 2, comma 2, esso - prima di tale modifica - prevedeva che «Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri». Si tratta di funzioni che hanno ad oggetto, principalmente, la ricostruzione e riparazione di immobili pubblici e privati a seguito degli eventi sismici. Dopo l'intervento del decreto-legge n. 109 del 2018, come modificato in sede di conversione in legge, la riportata disposizione prevede che le medesime ordinanze siano adottate dal commissario straordinario non piu' «previa intesa», bensi' semplicemente «sentiti» i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento. 1.3. - Con riguardo, invece, all'art. 14, comma 4, decreto-legge n. 189 del 2016, esso, prima della modifica subita ad opera del decreto-legge n. 109 del 2018 e qui contestata, recitava: «Sulla base delle priorita' stabilite dal commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatoti oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessate provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario». Nel testo modificato dall'impugnato decreto-legge, invece, l'intesa e' stata sostituita dal mero parere, poiche' i vice commissari devono essere semplicemente «sentita». 1.4. - In definitiva, la lettera a), n. 1-bis, e la lettera b-ter) dell'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, come...

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