n. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 gennaio 2017 -

Ricorso ex art. 127 Cost. e art. 32 legge n. 87 del 1953 nell'interesse della Regione Puglia, c.f. 80017210727, in persona del presidente in carica, dott. Michele Emiliano, con sede in 70121 - Bari, Lungomare N. Sauro, 33, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 11 del 17 gennaio 2017 (All. A), rappresentato e difeso, per mandato in calce al seguente atto, dal prof. avv. Stelio Mangiameli del Foro di Roma (c.f.: MNGSTL54D16C351N, P.E.C.: steliomangiameli@ordineavvocatiroma.org, fax: 06-5810197), ed elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Poerio n. 56, presso lo studio professionale del medesimo avvocato Contro: la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, nella propria nota sede in 00187 - Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in 00186 - Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2016, costituzionalmente illegittimo: 1) nella sua interezza, per contrasto con gli articoli 76 Cost. e 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

2) in riferimento all'art. 3, comma 4,per contrasto con gli articoli 76 Cost. e comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonche' del principio di leale collaborazione;

3) in riferimento agli articoli 1, comma 1, lettera a), numero 1), e 3, per violazione degli articoli 3, 5 e 18 Cost., nonche' del principio di ragionevolezza;

4) in riferimento all'art. 1, comma 1, lettera r), nella parte in cui modifica il comma 10 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 580 del 1993, per contrasto con gli articoli 3 e 117, commi 3 e 4, Cost. e del principio di ragionevolezza;

5) in riferimento all'art. 1, comma 1, lettera r), nella parte in cui dispone l'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 580 del 1993, per contrasto con gli articoli 3 e 117, commi 3 e 4, Cost. e del principio di ragionevolezza;

6) in riferimento all'art. 4, comma 6, per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 4, Cost., nonche' dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. Fatto e diritto 0) Il quadro normativo, le competenze cui ricondurre l'ambito materiale de quo e la legittimazione ad agire Il decreto legislativo n. 219 del 2016, oggi impugnato, come recita il proprio, e' stato emanato in «Attuazione della delega di cui, all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». La disposizione, rubricata «Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» prevede quanto segue: «1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

  1. ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60 mediante accorpamento di' due o piu' camere di commercio;

    possibilita' di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unita' locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilita' di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e citta' metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza di equilibrio economico, tenendo conto delle specificita' geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonche' definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o, interregionali;

    previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari;

    previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralita' fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;

  2. ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicita' legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attivita' nei quali volgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonche' attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

  3. riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicita' legale delle imprese, garantendo la continuita' operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarieta' di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

  4. definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualita' delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese, nonche' di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto, degli standard;

  5. riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonche' delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle...

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