n. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 settembre 2016 -

IL TRIBUNALE DI ROMA (Seconda Sezione Lavoro) in persona del giudice, dott. Antonio Maria Luna a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 ottobre 2015, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 36152 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014, vertente tra: 1) Aiello Ignazio, 2) Amico Maria, 3) Amico Maria, 4) Andreetti Silvia, 5) Angeloni Donatella, 6) Antonelli Silvia, 7) Appolloni Claudia, 8) Aprile Domenico, 9) Arcangeletti Enrico, 10) Argiro' Catia, 11) Baglioni Daniela, 12) Barbanti Emanuele, 13) Barbieri Valerio, 14) Barocchi Silvia, 15) Battista Aldo, 16) Battista Silvia, 17) Bellardini Daniele, 18) Bernabei Enrico, 19) Biasin Claudia, 20) Bigazzi Simonetta Giovanna Elita, 21) Bodini Luca, 22) Bonci Francesca, 23) Borcime Federica, 24) Bottecchia Deborah, 25) Bova Caterina, 26) Brunello Sonia, 27) Bruni Bruna, 28) Bruni Mariateresa, 29) Brutti Simona, 30) Burburan Ilaria, 31) Calzetta Claudio, 32) Campagna Sandra, 33) Cannizzo Marcello, 34) Canzanella Carmine, 35) Carcani Giulio, 36) Casadei Roberta, 37) Casinelli Anna Rita, 38) Castronuovo Maria, 39) Cerrone Stefania, 40) Cesarini Paolo, 41) Colantoni Maria Pia, 42) Colecchia Paolo, 43) Colella Cristina, 44) Comparato Franco, 45) Conti Stefano, 46) Cortese Andrea, 47) Costa Ruibal Maria del Carmen, 48) Curatolo Daniela, 49) D'Ercole Martina, 50) De Girolamo Andrea, 51) De Marco Stefano, 52) De Palma Maurizio, 53) De Paolis Domenica, 54) De Santis Massimo, 55) Del Beato Caterina, 56) Desideri Carlo, 57) Di Bona Andrea, 58) Di Giacomo Carlo, 59) Di Giacomocarlo Nadia, 60) Di Siena Anna, 61) Di Ventura Maria, 62) Fabi Catia, 63) Falcone Silvia, 64) Felici Flavia, 65) Felici Paolo, 66) Filocamo Vittoria, 67) Fiore Daniela, 68) Fiore Lucia, 69) Formisano Osvaldo, 70) Forti Fausto, 71) Fortunato Laura, 72) Gandolfo Anna Maria, 73) Gentili Elisa, 74) Giambanco Piergiuseppe, 75) Giannotti Tiziana, 76) Giglietti Sonia, 77) Ginese Angelo, 78) Ginese Gabriella, 79) Greco Fabio, 80) Guadagno Saverio, 81) Guardalupi Cecilia, 82) Guerra Fabrizio, 83) Gulisano Cinzia, 84) Ionta Carlo, 85) Isola Raffaella, 86) Iuzzarelli Roberto, 87) Lilli Francesca, 88) Liuti Maurizio, 89) Lo Moro Carmelo Andrea, 90) Lo Vasto Simonetta, 91) Logozzo Maurizio, 92) Lupi Emmanuela, 93) Marchetti Araldo, 94) Marchetti Lucia, 95) Marchionni Emilia, 96) Marchiorri Marco, 97) Marciani Maria Cristina, 98) Marconi Bruno, 99) Marcucci Marco, 100) Mauramato Anna Rita, 101) Maurich Marco, 102) Mecca Anna Rita, 103) Melis Claudia, 104) Meneguzzi Adriano, 105) Menichetti Emanuela, 106) Merlino Antonella, 107) Mezzoiuso Giuseppe, 108) Micozzi Andrea, 109) Migliore Girolamo, 110) Mocetti Sara, 111) Modesti Carla, 112) Morgia Valerio, 113) Muscas Marco Antonio, 114) Nardelli Paolo, 115) Narduzzi Cristina, 116) Nati Silvia, 117) Nepi Paolo, 118) Nevadini Andrea, 119) Nicoli Roberta, 120) Orsini Federica, 121) Pace Graziella, 122) Pala Maria Antonietta, 123) Palmucci Caterina, 124) Paniccia Francesca, 125) Pappalardo Daniela, 126) Pellegrino Michele, 127) Perrone Elide, 128) Picozzi Paola, 129) Presti Maria, 130) Proietti Semproni Marco, 131) Pusceddu Massimo, 132) Pusole Laura, 133) Puzzuoli Enrico, 134) Rampin Alessandro, 135) Ramundo Gianluigi, 136) Rava Alberto, 137) Rivieccio Amerigo, 138) Rizzi Paola, 139) Rocchetti Roberto, 140) Romiti Marco, 141) Rosi Massimo, 142) Rucci Simona, 143) Sabatucci Vittoria, 144) Saccotelli Vincenzo, 145) Santececca Tania, 146) Santi Isabella, 147) Santelli Fabio, 148) Santini Rosanna, 149) Santoro Giuliana, 150) Sarra Daniela, 151) Scarpa Patrizia, 152) Sciamanna Antonella, 153) Serafinelli Paola, 154) Solia Alberto, 155) Solla Stefano, 156) Spada Massimo, 157) Spellucci Francesco, 158) Sperduti Massimo, 159) Starnoni Claudia, 160) Suriani Marco, 161) Talucci Monica, 162) Tarditi Fabrizio, 163) Teofili Anna, 164) Tifi Virna, 165) Torretti Marina, 166) Trivelli Roberta, 167) Trogu Simona, 168) Tucci Cristiana, 169) Urso Daniela, 170) Vichi Barbara, 171) Vitelli Francesca Maria, 172) Zanni Paolo, 173) Zeppa Iole, 174) Zito Marco, 175, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cicerone, n. 49, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ribet, che li rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Renato Clarizia e Paolo Teodoli, in virtu' di mandati in calce al ricorso introduttivo, ricorrenti;

e Camera dei deputati - in persona del presidente e del segretario generale pro tempore - rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, convenuta. Con ricorso depositato in data 4 novembre 2014, Ignazio Aiello e gli altri 174 litisconsorti sopra indicati, premesso di essere tutti i dipendenti della Camera dei deputati, hanno esposto che la retribuzione dei dipendenti della Camera e' stabilita sulla base di tabelle deliberate dall'Ufficio di Presidenza nel 1980 a seguito di contrattazione tra il Comitato per gli affari del personale della Camera dei deputati e le organizzazioni sindacali, e soggette a periodico aggiornamento previa contrattazione triennale;

che dal 1980 tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono oggetto - ai sensi dell'art. 75 del Regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati - di uno specifico meccanismo di contrattazione sindacale tra l'Ufficio di Presidenza ed il Comitato per gli affari del personale da una parte e le organizzazioni sindacali dall'altra;

che la progressione economica della retribuzione e' regolata dall'art. 69, comma 1, del Regolamento dei servizi e del personale il quale stabilisce che «nell'ambito di ciascun livello funzionale la progressione retributiva corrispondente all'anzianita' maturata e' ordinata in una successione di classi stipendiali di norma biennali»;

che il comma 4 dello stesso articolo prevede che «dopo il raggiungimento dell'ultima classe stipendiale si applicano aumenti biennali terminali del 2,50% ciascuno»;

che con decreto n. 824/2014 del 6 ottobre 2014 la presidente della Camera ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 102/2014 del 30 settembre 2014 con la quale sono state approvate disposizioni volte ad introdurre limiti alla progressione di carriera;

che, infatti, l'art. 1, comma 1, del citato provvedimento stabilisce che «le progressioni economiche spettanti ai consiglieri parlamentari sono bloccate al raggiungimento di una retribuzione complessiva pari, al netto dei contributi previdenziali e delle indennita' di funzione al limite retributivo di euro 240.000»;

che inoltre il successivo art. 2, comma 1, stabilisce che «le progressioni economiche spettanti ai dipendenti in servizio diversi dai consiglieri parlamentari sono bloccate al raggiungimento della posizione stipendiale corrispondente al 23° anno di carriera e comunque al raggiungimento dei limiti retributivi massimi»;

che l'art. 4 del provvedimento regola il contributo straordinario sugli importi eccedenti i limiti retributivi, indicando la misura di tale contributo, crescente sia per le diverse quote di retribuzione eccedenti sia nel tempo;

che tale provvedimento ha riformato in peius quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento dei servizi e del personale, senza prevedere alcun limite di durata al blocco delle progressioni economiche;

che inoltre e' stato assunto unilateralmente dall'Ufficio di Presidenza il 30 settembre 2014 senza alcun accordo con le organizzazioni sindacali;

e che essi ricorrenti sono tutti interessati dal provvedimento suddetto avendo gia' raggiunto il 23° anno di carriera o dovendo raggiungerlo in data precedente la maturazione dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico. I ricorrenti hanno ritenuto sussistere la competenza del giudice ordinario e, in particolare, del giudice del lavoro, reputando che non osti alla giurisdizione ordinaria la disposizione dell'art. 1 del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera secondo cui «I dipendenti della Camera dei deputati, in servizio o in quiescenza, possono ricorrere per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, in base alle norme del presente regolamento, contro gli atti e i provvedimenti, anche di carattere generale, adottati dall'Amministrazione», poiche' tale norma - relativa al giudizio avanti la Commissione giurisdizionale interna ed al Collegio d'appello della Camera - ha carattere regolamentare ed e' quindi priva di forza e valore formale e sostanziale di legge. Osservano inoltre che la detta disposizione conferisce mera possibilita' di adire gli organi interni per la risoluzione delle controversie, lasciando salva quindi la facolta' di proporre azione dinanzi al giudice ordinario. Sostengono poi che tali organi siano a tutti gli effetti di natura politica, essendo composti da deputati in carica, nominati dal presidente della Camera, e non appaiano dotati delle caratteristiche di autonomia ed indipendenza che consentano di definirli quali giudici. I ricorrenti, a supporto della propria tesi in materia di giurisdizione, deducono anche che il Protocollo delle relazioni sindacali della Camera stabilisce, alla lettera B), che «formano oggetto di contrattazione periodica con le organizzazioni sindacali tutte le...

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