n. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 giugno 2016 -

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della giunta regionale, legale rappresentante pro tempore, sig. Stefano Bonaccini, autorizzato con deliberazione della giunta regionale progr. n. 697 del 16 maggio 2016, rappresentata e difesa per mandato speciale a margine dal prof. avv. Franco Mastragostino (C.F. MST FNC 47E07 A059Q;

pec: francomastragostino@ordineavvocatibopec.it) e dal prof. avv. Adriano Giuffre' (pec: adrianogiuffre@ordineavvocatiroma.org, C.F. GFF DRN 38R28 F912D), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via dei Gracchi n. 39, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica;

per l'annullamento - della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, a firma del ragioniere generale, trasmessa tramite PEC in data 1° aprile 2016 al Presidente della Regione Emilia Romagna e al sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi, al Ministero ambiente, all'Avvocatura generale dello Stato e all'Ufficio coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto: «Procedura di infrazione P.I. 2003/2077. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, resa nella causa C-196/13 relativa alla condanna della Repubblica italiana per inadempimento e mancata esecuzione delle direttive in materia-sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Azione di rivalsa nei confronti degli enti responsabili», nota con la quale, dopo aver ricordato che per dare esecuzione alla predetta sentenza il Ministero dell'economia e delle finanze ha gia' provveduto a pagare la sanzione iniziale e la prima penalita' semestrale, in via di anticipazione, ai sensi dell'art. 43, comma 9-bis della legge n. 242/2012, la Ragioneria dello Stato comunica di dare avvio alla procedura di rivalsa «a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni censurate dalla Corte di giustizia europea» imputando a carico della Regione Emilia Romagna l'importo complessivo di Euro 776.017,00, (come analiticamente riportato nell'elenco in Allegato 2), relativo alla non ancora completata bonifica del sito Razzaboni (discarica ubicata in Comune di San Giovanni in Persiceto), e con cui si invita la Regione medesima, «quale responsabile in solido con i (il) Comuni (e) in indirizzo, ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006», «ai fini del raggiungimento dell'intesa sulle procedure di ricupero degli importi anticipati dallo Stato» a voler «concordare con gli (l') Enti (e) locali (e) le modalita' attraverso le quali procedere al suddetto reintegro», con l'avvertimento che, decorsi novanta giorni senza alcuna indicazione in merito alle predette modalita' di reintegro, «si procedera' al recupero delle risorse a carico dei singoli soggetti interessati ai sensi della normativa vigente»;

Premesso in fatto Il presente conflitto e' volto a contrastare la prosecuzione di una azione del tutto ingiustificata ed illegittima dello Stato che - resosi inadempiente, proprio a causa di una piu' volte rilevata carenza ed inadeguatezza del sistema legislativo e normativo dallo stesso apprestato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva, in ordine ai rimedi richiesti e sollecitati dalla Commissione europea, per rendere effettiva e definitiva la bonifica dei siti inquinati rilevati nell'intero nostro Paese - intende ora riversare e scaricare sulla (singola) Regione, e segnatamente sulla Regione Emilia Romagna, per l'unica discarica risultata in contrasto con le richieste della Commissione, ogni responsabilita' per tale contestato inadempimento, che e' apparso, in verita', «di carattere generale e strutturale», come rilevato dalla Commissione dell'Unione europea nel ricorso che ha dato luogo alla prima sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 (causa C - 135/05). Responsabilita' dell'inadempimento che non e' in alcun modo imputabile alla Regione Emilia Romagna, sia perche' soggetto non responsabile dell'inquinamento di cui si discute, che riguarda un sito di proprieta' privata, della quale ha illecitamente abusato il privato proprietario, sia perche' non posta in grado, mediante dotazione di mezzi finanziari adeguati, al fine di mettere l'ente locale territorialmente interessato nelle condizioni di porre in campo le azioni programmatiche che risultano necessarie per completare la bonifica (mezzi che pure sono stati piu' volte chiesti e sollecitati dalla stessa Regione), di far fronte al ruolo di ente sostituivo dello Stato nell'adempimento richiesto dagli organi europei. La mancanza di un titolo di responsabilita' addossabile alla Regione, dovuta ad una erronea, infondata e strumentale lettura dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006, sostenuta dagli apparati amministrativi del Ministero ambiente, la sua netta contestazione in relazione al riparto di competenze fra Stato e regioni in materia ambientale, cosi' come la palese violazione del procedimento di leale collaborazione, che avrebbe dovuto e deve, secondo la legge e la giurisprudenza ineccepibile di codesta Corte costituzionale, improntare i rapporti fra enti dotati di garanzie costituzionali - e che qui necessariamente vengono in rilievo, essendo stato attivato un...

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