n. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 gennaio 2015 -

Ricorso della Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Gian Mario Spacca, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1458 del 22 dicembre 2014, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Papa Malatesta (pec: a.papamalatesta@cert.vm-associati.it) e dall'avv. Paolo Costanzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, piazza Barberini n. 12, come da mandato a margine del presente atto;

Contro Lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 37, comma 2, lettere a) e c-bis);

38, commi 1-bis, 4, 6, lett. b), e 10, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), come risultanti dalla conversione in legge, con modificazioni, tramite la legge n. 164 del 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014, per violazione degli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. I. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, lettere a) e c-bis), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito in legge, per violazione degli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto, disponendo una modifica dell'art. 52-quinquies, del D.P.R. n. 327 del 2001, tale per cui risulta necessario procedere all'acquisizione dell'intesa con la singola Regione interessata solo per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle «infrastrutture lineari energetiche» di cui al comma 2 del citato art. 52-quinquies, e non anche per «i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero», per le «operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti» e per le relative «opere connesse», come aggiunti al suddetto comma 2 dalla censurata lett. a), lede le competenze legislative della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e di "governo del territorio", le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarieta' ex art. 118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla sent. n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, nonche' il principio di eguaglianza, a causa del diverso trattamento riservato a fattispecie del tutto sovrapponibili. I.1. - L'art. 37, del d.l. n. 133 del 2014 come convertito in legge, al comma 2, introduce una serie di modifiche all'art. 52-quinquies, del D.P.R. n. 327 del 2001. In particolare, la lettera a) del citato comma 2 modifica il primo periodo del comma 2 dell'art. 52-quinquies, aggiungendo, dopo le parole «appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», le parole «per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse », nonche', in fine allo stesso primo periodo, le parole «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati». L'art. 52-quinquies, del D.P.R. n. 327 del 2001, dunque, prevede oggi che «per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'autorita' competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico - ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati». La lettera c-bis) della medesima disposizione del d.l. n. 133 del 2014, invece, modifica il comma 5, dell'art. 52-quinquies, aggiungendovi, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito». Nella versione attuale la disposizione in questione dispone dunque che «per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito». Alla luce di quanto illustrato, risulta dunque evidente che, mentre il comma 2, dell'art. 52-quinquies e' stato aggiornato, includendo tra le infrastrutture energetiche soggette all'autorizzazione disciplinata dalla medesima disposizione «i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse», il comma 5, dell'art. 52-quinquies continua a prevedere l'intesa con le Regioni interessate solo ed esclusivamente per l'autorizzazione relativa alle «infrastrutture energetiche lineari». Di conseguenza, in ordine «[a]i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse», aggiunti dalla contestata lett. a), non si prevede la necessaria acquisizione dell'intesa con la singola Regione interessata. Tale assetto normativo e' incostituzionale, a causa della violazione degli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., per le seguenti ragioni. I.2. - Risulta evidente che le materie sulle quali interviene la disciplina che in questa sede si contesta sono quelle della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e del "governo del territorio", affidate dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla competenza legislativa concorrente regionale nei limiti dei principi fondamentali posti dalla legge dello Stato. In base alla disposizione costituzionale citata, dunque, lo Stato risulta legittimato a porre soltanto principi fondamentali nelle materie in questione, e non discipline dettagliate e autoapplicative dell'azione amministrativa. Da una "prima lettura" delle disposizioni costituzionali...

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