N. 4 ORDINANZA 16 dicembre 2010 - 5 gennaio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis e 231 del codice civile, promosso dal Tribunale di Ferrara nel procedimento vertente tra Z. R. ed altra e il Sindaco del Comune di Ferrara, con ordinanza del 14 dicembre 2009 iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ferrara ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis e 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 29, primo comma, della Costituzione;

che, come il Tribunale riferisce, l'ufficiale dello stato civile del Comune di Ferrara ha rifiutato, con provvedimento in data 25 marzo 2009, di procedere alla pubblicazione di matrimonio richiesta dalle parti private;

che, ad avviso del detto organo, l'ordinamento giuridico italiano non consente ne' disciplina il matrimonio tra persone dello stesso sesso, mentre, sulla base dell'art. 29 Cost., 'la diversita' di sesso e' elemento essenziale nel nostro ordinamento per poter qualificare l'istituto del matrimonio';

che in tal senso si e' espresso anche il Ministero dell'interno con circolare del 26 marzo 2001, ritenendo che 'non e' trascrivibile il matrimonio celebrato all'estero tra omosessuali, di cui uno italiano, in quanto contrario alle norme di ordine pubblico';

che le parti private, nel proporre reclamo avverso il detto provvedimento, hanno chiesto, in via principale, di ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara di procedere alla pubblicazione del matrimonio e, in via subordinata, di sollevare la questione di legittimita' costituzionale, previa positiva valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza, degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis cod. civ. in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13, 29 e 117 Cost., rimettendo gli atti alla Corte costituzionale;

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo ritiene che l'applicazione delle norme indicate sia ineliminabile nell'iter logico-giuridico necessario alla decisione: infatti, in caso di dichiarazione di fondatezza della questione cosi' come sollevata, il rifiuto delle pubblicazioni, la cui richiesta dimostra inequivocabilmente la volonta' di contrarre matrimonio delle parti ricorrenti, dovrebbe ritenersi illegittima, in assenza di altra causa di rifiuto, mentre, in caso di non accoglimento, l'attuale stato della normativa imporrebbe una pronuncia di rigetto del ricorso;

che, per completezza, il rimettente rileva come, a fronte del rifiuto di pubblicazione da parte dell'ufficiale dello stato civile, essendo essa una formalita' necessaria per poter procedere alla celebrazione del matrimonio, non sarebbe individuabile alcun altro procedimento nell'ambito del quale la questione possa essere valutata;

che, ad avviso del Tribunale, in mancanza di modifiche legislative in materia, il nostro attuale ordinamento non ammette il matrimonio tra persone dello stesso sesso ed e' indiscutibile che tale istituto, anche senza una definizione espressa, si riferisce soltanto al matrimonio tra persone di sesso diverso, in quanto, benche' il codice civile non indichi espressamente la differenza di genere fra i requisiti per contrarre matrimonio, in numerose norme, fra le quali quelle menzionate nel ricorso e sospettate d'illegittimita' costituzionale, si fa riferimento al marito e alla moglie come 'attori' della celebrazione (artt. 107 e 108), protagonisti del rapporto coniugale e autori della generazione (artt.

231 e seguenti), come pure la distinzione di sesso tra i coniugi e' rinvenibile in altre disposizioni (artt. 143, 143-bis...

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