n. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 2016 -

TRIBUNALE DI PALERMO Seconda sezione civile Il Giudice, dott.ssa Germana Maffei, nel procedimento iscritto al n. 5305/2016 R.G. promosso da Costanzo Salvatore Erasmo nei confronti di Conigliaro Antonino, ha pronunciato la seguente ordinanza. Letti gli atti, esaminati i documenti prodotti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 ottobre 2016;

Rilevato che l'odierno giudizio trae origine dall'intimazione di sfratto per morosita' proposta da Costanza Salvatore Erasmo onde ottenere 1) il rilascio dell'appartamento per civile abitazione concesso in locazione a Conigliaro Antonino mediante contratto (rectius proposta di locazione) sottoscritto dalle parti in data 14 ottobre 2011 e registrato d'ufficio il 7 marzo 2013, su iniziativa del conduttore, in conseguenza della denuncia di omessa registrazione del contratto agli effetti previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

2) il pagamento della differenza tra quanto corrisposto nel periodo marzo 2013 - dicembre 2015 e quanto effettivamente dovuto dal conduttore, per effetto della declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo teste' richiamato e dell'art. 5, comma 1-ter del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, disposizione che faceva salvi, sino al 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi del ridetto art. 3;

Rilevato che l'intimato, pur riconsegnando banco iudicis le chiavi dell'immobile condotto in locazione, si e' opposto alla convalida asserendo di aver provveduto a denunciare l'omessa registrazione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 3 decreto legislativo 23/2011 e di aver corrisposto, da quella data, al locatore il canone rideterminato ex lege ai sensi del comma 8 di detta disposizione (pari ad euro 87,15 anziche' 400,00 mensili), a tenore del quale a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai;

evidenziato che parte conduttrice ha contestato, quindi, la sussistenza della morosita', invocando all'uopo l'applicazione della regolamentazione introdotta con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge cd. «di stabilita'»), che ha modificato l'art. 13 della legge n. 431/98, in tema di locazione ad uso abitativo, introducendo il quinto comma con la seguente formulazione: «per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennita' di occupazione maturata, su base annua, e' pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato»;

Rilevato che, a fronte dell'opposizione, parte attrice ha sollevato eccezione di costituzionalita' dell'art. 13, comma quinto, della legge n. 431/98, per contrasto con l'art. 136 della Carta costituzionale;

Ritenuta l'indubbia applicabilita' della disciplina citata al rapporto inter partes, sorto sulla base di un accordo pienamente efficace tra costoro, atteso che, in disparte il nomen iuris indicato dalle parti quale «proposta di locazione», il contratto di locazione risulta definito nei suoi elementi essenziali ed e' stato eseguito al momento della relativa sottoscrizione mediante immissione in possesso e pagamento del canone ivi previsto;

Ritenuto che la questione e' rilevante ai fini della controversia dalla sua risoluzione dipendono sia la valutazione della sussistenza o meno della morosita' e, quindi, della gravita' dell'inadempimento ai fini risolutori, sia la decisione sul merito della domanda attorea di restituzione della differenza tra quanto corrisposto dal conduttore avvantaggiandosi della disciplina sopra citata (e dichiarata incostituzionale) e quanto realmente dovuto alla stregua delle originarie pattuizioni contrattuali;

Ritenuto, altresi', che la questione non appare neppure manifestamente infondata, apparendo francamente dubbia la conformita' della disposizione in argomento ai precetti costituzionali, almeno rispetto al profilo evidenziato dalla difesa della parte intimante, che questo Giudice ritiene di fare propri sviluppando ulteriori rilievi;

Ritenuto, all'uopo, che si ripropongono in tale sede le questioni gia' esaminate e ritenute fondate dalla Corte costituzionale, nella recente sentenza 16 luglio 2015, n. 169 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2015, n. 29);

Vista l'ordinanza del 17 marzo 2016 n. 133 del Tribunale di Roma, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016 n. 28;

Osserva Sotto il profilo della non manifesta infondatezza delle questioni qui sollevate, occorre fornire una sintetica ricostruzione delle disposizioni di legge intervenute a regolare la fattispecie - dedotta in giudizio - del contratto di locazione abitativa che non sia portato a registrazione, presso l'Agenzia delle entrate, nel rispetto del termine di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante «testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro». L'art. 3 del d.lg. 14 marzo 2011 n. 23, l'art. 3 del decreto legislativo n. 23/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011, al comma 8 cosi' testualmente prescriveva: «8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal...

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