n. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2015 -

Ricorso della Regione Marche, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale dott. Gian Mario Spacca, a cio' autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 115 del 23 febbraio 2015, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Papa Malatesta del Foro di Roma (PEC: a.papamalatesta@cert.vm-associati.it) e dall'avv. Paolo Costanzi, dirigente della P.F. coordinamento dell'Avvocatura della regione Marche, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, piazza Barberini n. 12, come da mandato a margine del presente atto;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 552 e 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 (supplemento ordinario n. 99), per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. 1. - In relazione al comma 552. 1.1. - Premessa. Il comma 552 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 apporta le seguenti modificazioni all'art. 57 del decreto-legge n. 5 del 2012 (come convertito in legge): i) introduce al comma 2, dopo le parole «per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1», le parole «nonche' per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione», e dopo la parola: «autorizzazioni», le parole: «, incluse quelle» (lettera a);

ii) introduce i commi 3-bis e 3-ter dopo il comma 3 (lettera b). A seguito di tale intervento, dunque, l'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012 cosi' dispone: «Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, nonche' per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione, le autorizzazioni incluse quelle previste all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'art. 52 del Codice della navigazione, d'intesa con le regioni interessate». Puo' essere il caso di precisare che gli «interventi strategici di cui al comma 1» ai quali si riferisce tale disposizione concernono gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio, nonche' i depositi costieri di oli minerali, i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale, i depositi di stoccaggio di oli minerali, gli oleodotti, nonche' gli impianti per l'estrazione di energia geotermica. Il comma 3-bis, a sua volta, prevede che, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al citato comma 2, si provveda «con le modalita' di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' con le modalita' di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241». Il successivo comma 3-ter, infine, disciplina gli effetti dell'autorizzazione rilasciata secondo le modalita' sopra descritte. Come si vede, il testo previgente dell'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012 avocava in sussidiarieta' allo Stato lo svolgimento di funzioni amministrative di natura autorizzatoria nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nonche' in quelle del «governo del territorio» e dei «porti e aeroporti civili», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Si tratta, come e' noto, di materie di competenza concorrente, nelle quali l'avocazione in sussidiarieta' allo Stato di specifiche funzioni amministrative - e della relativa disciplina normativa - sono realizzabili, per ormai costante giurisprudenza costituzionale, soltanto ove la disciplina statale che opera tale avocazione preveda una intesa con la singola regione interessata. Gia' a partire dalla sent. n. 303 del 2003, infatti, la Corte costituzionale ha evidenziato che «per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operativita' della disciplina» (par. 4.1. del Considerato in diritto). Come si e' visto, il comma 2 piu' sopra citato, in effetti, prevede espressamente la necessarieta' dell'intesa con la singola regione interessata ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori. L'odierna ricorrente non intende affermare l'irragionevolezza della valutazione di adeguatezza-inadeguatezza dei livelli sub-statali rispetto allo svolgimento delle specifiche funzioni amministrative attratte in sussidiarieta', ritenendo dunque le proprie ragioni adeguatamente tutelate dalla menzionata previsione dell'intesa, nel testo precedente all'entrata in vigore del comma 552 della legge n. 190 del 2014. La modifica del comma 2 dell'art. 57 del decreto-legge n. 5 del 2012, operata dal comma 552 e sopra richiamata, d'altra parte, si limita ad avocare in sussidiarieta', nell'ambito del medesimo procedimento ivi previsto, altre funzioni autorizzatorie ricadenti anch'esse nelle materie della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», del «governo del territorio» e dei «porti e aeroporti civili». Dal momento che il comma 2, nel testo ad oggi vigente, prevede la necessarieta' dell'intesa anche per l'esercizio di tali funzioni, la regione ricorrente non ritiene di dover esprimere alcuna doglianza a questo specifico riguardo. 1.2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge n. 190 del 2014, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto, introducendo il comma 3-bis all'art. 57 del decreto-legge n. 5 del 2012, che prevede la possibilita' di superare il mancato raggiungimento dell'intesa di cui al precedente comma 2 «con le modalita' di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' con le modalita' di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241», lede le competenze legislative della regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di «porti e aeroporti civili» e di «governo del territorio», nonche' le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarieta' ex art. 118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla sent. n. 303 del 2003. 1.2.1. - Ben diverse sono le considerazioni che e' necessario spendere per quella parte del comma 552 che introduce il comma 3-ter nell'art. 57 del decreto-legge n. 5 del 2012. Tale disposizione prevede un vero e proprio meccanismo - a carattere sostanzialmente unilaterale - di superamento del mancato raggiungimento dell'intesa nell'ambito della procedura volta allo svolgimento delle funzioni attratte in sussidiarieta' nel precedente comma 2, cosi' come integrato dal medesimo comma 552 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, su cui ci si e' soffermati piu' sopra. Il citato comma 3-ter, infatti, prevede che, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provveda ai sensi dell'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rinvio a due diverse discipline normative richiede, in sede interpretativa, un coordinamento tra le medesime. L'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 cosi' dispone: «Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT