n. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2014 -

Nel procedimento arbitrale promosso da S.I.PER. - Societa' Immobiliare Perginese s.n.c. di Ferruccio Pegoretti &

  1. corrente in Pergine Valsugana (TN) v. Crivelli 3 (CCIA n. 86663 - C.f. e p.i. 0031260222) in persona degli amministratori e legali rappresentanti Zanei Giovanni e Zanei Guido rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Vettorazzi del foro di Trento (pec avvclaudiavettorazzi@recapitopec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Trento v. Dei Travai 130;

attrice;

Nei confronti di Ferruccio Pegoretti residente in Pergine Valsugana (TN) v. Padova - C.f. PGRFRC45904G452C, rappresentato dagli avv.ti Enrico Giammarco (pec: avvenricogiammarco@recapitopecit) e Michele Russolo (pec: avvmichelerussolo@recapitopec.it) del foro di Trento ed elettivamente domiciliato preso lo Studio di questi in Trento v. Grazioli 6, convenuto. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale Il Collegio, premesso che: il presente arbitrato prendeva avvio da un precedente giudizio, rubricato sub 772/10 R.G., instaurato innanzi al Tribunale di Trento con atto di citazione notificato dalla S.I.PER. Societa' Immobiliare Perginese s.n.c (d'ora innanzi per brevita' S.I.PER.) al sig. Pegoretti Ferruccio in data 1° marzo 2010, (cfr. doc. 24 di parte convenuta) e conclusosi con la sentenza n. 894/11, depositata in data 10 novembre 2011, in forza della quale l'anzidetto Tribunale, rilevato che lo statuto della societa' attrice prevedeva all'art. 14 una clausola compromissoria che imponeva di devolvere ad un collegio arbitrale tutte le liti riguardanti i rapporti tra la societa' e i soci, e altresi' rilevato che detta clausola era da considerarsi valida ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 5/2003, dichiarava l'improponibilita' della domanda attorea;

S.I.PER. dava quindi inizio al presente arbitrato rituale mediante la notifica, in data 23 ottobre 2012, al sig. Ferruccio Pegoretti di atto di nomina di arbitro, giusta il quale indicava come arbitro di parte l'avv. Paolo Maria Cape' e, contestualmente, formulava al Collegio i seguenti quesiti: «Quesito n. 1 Dica il Collegio se accertata e dichiarata la responsabilita' del sig. Pegoretti per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, lo stesso vada condannato a rifondere a S.I.PER. tutti i danni patiti, oltre a interessi e/o rivalutazione, per mera approssimazione -atteso che l'importo allo stato non e' recisamente quantificabile- e salvo piu' approfondita indagine anche a mezzo di apposita CTU ricostruttiva, quantificati in non meno di €

8.587.917,99, ovvero la minore o la maggiore [somma che] dovesse essere accertata in corso di causa, in ogni caso con rivalutazione e/o interessi;

Quesito n. 2 Dica il Collegio se accertata e dichiarata la responsabilita' del sig. Pegoretti per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, lo stesso debba esser condannato in ragione della mala gestio nei confronti di S.I.PER. al risarcimento e/o rifusione a quest'ultima, per mera approssimazione -atteso che l'importo allo stato non e' precisamente quantificabile- e salvo piu' approfondita indagine anche a mezzo di apposita CTU ricostruttiva, dell'importo di non meno di €

8.587.917,99, ovvero la minore o la maggiore [somma che] dovesse essere accertata in corso di causa, in ogni caso con rivalutazione e/o interessi. Quesito n. 3 Dica il Collegio se le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio, compresi quelli che saranno dovuti per il funzionamento del collegio arbitrale medesimo, debbano essere posti a carico della parte convenuta, in virtu' del principio di soccombenza.»;

a sostegno delle domande su riportate S.I.PER. esponeva che il sig. Pegoretti sin dalla fondazione della societa' attrice, avvenuta nel 1976 per opera dello stesso convenuto e dei soci Zanei Dario, Zanei Guido e Zanei Giovanni, aveva svolto insieme allo Zanei Dario l'incarico di amministratore;

esponeva, altresi', che grazie alle modifiche apportate allo statuto con delibera del 1° dicembre 1982, i due anzidetti amministratori erano stati autorizzati a compiere disgiuntamente tutti gli atti inerenti l'ordinaria amministrazione;

rilevava altresi' che, a seguito della morte dello Zanei Dario, l'intera amministrazione veniva presa in carico dal convenuto, in quanto gli altri due soci, vuoi per pregressi rapporti di amicizia, vuoi perche' impegnati nelle rispettive attivita' imprenditoriali, avevano affidato al Pegoretti l'intera amministrazione della societa'. Secondo la difesa S.I.PER., nel periodo intercorso tra il 1976 e il giugno 2008, ovvero il periodo in cui aveva svolto l'attivita' di amministratore fino alla revoca di cui si dira' appresso, il convenuto avrebbe compiuto gravi atti di mala gestio e in particolare: a) avrebbe deliberato, senza il consenso degli altri soci, di liquidare agli eredi dello Zanei Dario le quote che a questi sarebbero spettate in via successoria;

  1. avrebbe ceduto ad un prezzo vile alcuni immobili siti in Novaledo (TN) p.ff. 911/4, 913/4, 915/4, 919/6, 916/1, ad una societa', la Petrarca s.r.l., di cui era unico socio e amministratore;

  2. avrebbe venduto, all'oscuro degli altri soci e a un prezzo molto inferiore al reale valore di mercato, diversi altri immobili di proprieta' di S.I.PER.;

  3. avrebbe affittato gli immobili di proprieta' dell'attrice, individuati catastalmente come p.ed 129 e 131 in CC di Pergine Valsugana, facendo pagare un canone di locazione considerevolmente inferiore al quello di mercato e in piu' riscuotendo in contanti le somme anzidette che in parte sarebbero state distratte dalla Societa';

  4. avrebbe omesso di riscuotere il canone di affitto del capannone di proprieta' della S.I.PER. e ubicato in Pergine Valsugana;

  5. per conto di S.I.PER. avrebbe pagato al geom. Dal Dosso somme a titolo di compenso per l'attivita' di amministratore dei condomini di proprieta' della medesima societa', non dovute in quanto lo stesso non aveva i requisiti per svolgere detta attivita' e comunque esorbitanti per la natura dell'attivita' medesima;

  6. per conto di S.I.PER. avrebbe affidato incarichi al figlio Paolo Pegoretti, mai autorizzati dagli altri soci, caricando la societa' dei connessi oneri;

  7. si sarebbe liquidato un'ingente somma a titolo di compenso per l'attivita' di amministratore, senza autorizzazione da parte degli altri soci;

  8. avrebbe pagato alla sig.ra Paoli Rosalia somme a titolo di retribuzione per attivita' di collaborazione mai prestata in realta';

  9. non avrebbe incassato dai conduttori, nel periodo tra il 1993 e il 2008, le somme dovute per le utenze di luce, acqua e gas, tutte invece regolarmente addebitate alla S.I.PER. da parte dei gestori;

  10. tra il marzo e l'aprile 1996, avrebbe usato somme della S.I.PER. per acquistare a titolo personale alcuni fondi in Comune di Novaledo;

  11. avrebbe contratto per conto della S.I.PER. un muto ipotecario, senza che le somme cosi' ottenute fossero usate a favore della societa';

  12. nonostante la revoca giudiziale dall'incarico di amministratore, disposta dal Tribunale di Trento (cfr. sentenza del dott. Adilardi di data 23 luglio 2008 e, a definizione del reclamo del sig. Pegoretti, sentenza dei Collegio, di data 4 settembre 2008, qui prodotti come docc. 9 e 10 di parte attorea) avrebbe continuato per tutto l'anno 2008 a operare come amministratore della S.I.PER., anche tramite il geom. Dal Dosso;

  13. avrebbe concesso a societa' a lui riferibili di usare a titolo gratuito, senza il consenso degli altri soci, stabili di proprieta' di S.I.PER.;

  14. avrebbe sostenuto per conto di S.I.PER. spese per lavori di ristrutturazioni mai effettuati sugli immobili della societa' medesima;

  15. avrebbe omesso di effettuare il pagamento dell'ICI sugli immobili di proprieta' dell'attrice cosicche' la stessa si sarebbe trovata a dover pagare le relative sanzioni;

  16. avrebbe causato in capo a S.I.PER, mediante operazioni bancarie non autorizzate, un grave indebitamento nei confronti del ceto bancario;

  17. avrebbe, infine, omesso di distribuire tra i soci gli utili postati a bilancio, sui quali i soci medesimi avrebbero in ogni caso versato le relative imposte;

    il sig. Pegoretti aderiva alla procedura arbitrale con "atto di nomina di arbitro di parte", notificato a mani il 12.11.2012, in forza del quale nominava proprio arbitro il dott. Paolo Piccoli, notaio in Trento, e contestava tutte le deduzioni avversarie riservando di costituirsi nel procedimento con il deposito di una successiva memoria al fine di meglio esporre le proprie difese;

    all'udienza del 27.2.2013, le parti anzidette sottoscrivevano l'atto di costituzione del Collegio arbitrale in virtu' del quale, tra le altre cose, confermavano la nomina degli arbitri nonche' la devoluzione in arbitrato della lite giusta art. 14 dello Statuto della S.I.PER., accettavano le regole procedurali indicate dagli arbitri medesimi e confermavano la natura rituale dell'arbitrato;

    quindi con la memoria autorizzata depositata in data 25 aprile 2013, il convenuto formulava le seguenti domande: «Voglia il collegio arbitrale, 1) in via pregiudiziale di merito: respingere, per intervenuta prescrizione, che formalmente si eccepisce, ex artt. 2947 e 2949 c.c. la domanda nella parte in cui trae origine da fatti e circostanze verificatisi in data anteriore al quinquennio, decorrente a ritroso dal 1° marzo 2010, data di notificazione dell'atto introduttivo della causa promossa da S.I.PER. snc innanzi al Tribunale di Trento e per l'effetto in via istruttoria disattendere ogni richiesta istruttoria di prova orale o volta a promuovere l'attivita' di consulenti tecnici, in relazione a fatti o circostanze temporalmente collocate in data anteriore al quinquennio. 2) nel merito: respingere per infondatezza la domanda, quando relativa a fatti e circostanze rispetto alle quali non sia maturata prescrizione e, in via subordinata, nel non creduto caso di reiezione dell'eccezione di prescrizione a. respingere nel merito la domanda dell'attrice, come dettagliata nei capi da b) a w) pg...

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