n. 39 ORDINANZA 25 febbraio - 17 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia nel procedimento vertente tra Ciriani Alessandro e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed altri, con ordinanza del 15 ottobre 2014, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti gli atti di costituzione di Ciriani Alessandro e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' l'atto di intervento dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Luigi Manzi per l'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia, Luigi Manzi e Mario Bertolissi per Ciriani Alessandro e Massimo Luciani per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza), che - dichiaratamente «in attesa della conclusione del procedimento di modificazione dello Statuto, finalizzato alla soppressione del livello ordinamentale delle province» - individua, tra l'altro, un nuovo sistema elettivo, di secondo grado, degli organi della Provincia, in particolare stabilendo (sub art. 5) che il Consiglio provinciale sia eletto dai sindaci e consiglieri comunali della Provincia e che il Consiglio, cosi' eletto, elegga il suo Presidente;

che, quali parametri dello scrutinio di costituzionalita' richiesto a questa Corte, lo stesso Tribunale indica gli artt. 1, 3, 5, 8, terzo comma (con successivo decreto corretto in art. 48, quarto comma), 113 (a sua volta poi corretto in art. 114), 117, 118 e 119 Cost., nonche' gli artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

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