n. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 maggio 2018 -

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri (c.f.: 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.: 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente;

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica - intimata;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1 e comma 11 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 27 marzo 2018, pubblicata nel BUR n. 20 del 30 marzo 2018, intitolata «Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attivita' venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, finzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attivita' produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversita', paesaggio, salute e disposizioni istituzionali», Per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. s) e 119 Cost. - Con la legge n. 12 pubblicata sul BUR n. 20 del 28 marzo 2018 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato «Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attivita' venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attivita' produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversita', paesaggio, salute e disposizioni istituzionali». In particolare, l'art. 7, comma 1 della predetta legge dispone che, alle istanze di concessione di derivazione d'acqua presentate prima della data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano le limitazioni previste per le nuove concessioni dell'art. 43, commi 3, 4 e 5 delle Norme di attuazione del piano stesso. - Il comma 11 dell'art. 7, modifica la legge regionale n. 34 del 20 ottobre 2017 contenente «Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare», aggiungendo all'art. 27 recante "indennizzo ai comuni" il comma 3-ter secondo cui «I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3-bis possono stipulare con i comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedono la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'art. 10...

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