n. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 maggio 2017 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge contro la Regione siciliana, in persona del Presidente in carica, con sede a Palermo (90129), Palazzo d'Orleans, Piazza Indipendenza, 21 per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione siciliana 1° marzo 2017, n. 4, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 03.03.2017, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 28.04.2017. Premesse di fatto In data 3.03.2017, sul n. 9 della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, e' stata pubblicata la legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, intitolata «Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilita'. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale». La legge consta di soli quattro articoli: i) l'art. 1, recante l'«istituzione del Fondo regionale per la disabilita'»;

ii) l'art. 2, rubricato «Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione»;

iii) l'art. 3, rubricato «Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale»;

iv) l'art. 4, che disciplina l'entrata in vigore della legge regionale in discorso. In particolare, l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2017 (hinc inde la Legge) interviene in materia di nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie della Regione disponendo che «Nelle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato aggiornamento dell'elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l'incarico ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Resta confermato quanto stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43». Nelle more dell'adozione delle misure correttive necessitate dalla declaratoria della parziale illegittimita' costituzionale della legge 7 agosto 2015, n. 124 di cui alla sentenza di codesta Corte 25 novembre 2016, n. 251, la disposizione introduce dunque un regime speciale e transitorio in materia di dirigenza sanitaria regionale il quale, tutte le volte in cui gli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie regionali giungano nel frattempo alla loro naturale scadenza, si articola, per un verso, nel divieto di nuove nomine e, per un altro, nella nomina di un commissario. La norma e' pero' costituzionalmente illegittima sia perche', contrastando con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di dirigenza sanitaria - la quale, come da ultimo ricordato da codesta Corte proprio nella sentenza n. 251/2016, e' direttamente riconducibile alla tutela della salute -, viola sia l'art. 117, comma 3, Cost. sia l'art. 17 lett. b) e c) dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla 1. cost. 26 febbraio 1948, n. 2 - che circoscrive la potesta' legislativa regionale in materia di sanita' pubblica e assistenza sanitaria «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato» - ;

sia perche' essa lede altresi' i principi di ragionevolezza, di adeguatezza e di buon andamento di cui agli. artt. 3 e 97 Cost. L'art. 3 della Legge regionale viene dunque impugnato con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto 1. - Per comprendere appieno il senso e la portata delle censure che si verranno sviluppando occorre rammentare che, com'e' noto, nel quadro della piu' generale riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in linea con il disegno di progressiva affrancazione dai condizionamenti di carattere politico gia' perseguito dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv., con modif., dalla l. 8 novembre 2012, n. 189, la dirigenza sanitaria pubblica ha di recente formato oggetto di un profondo intervento riformatore da parte del legislatore statale. La ratio della riforma e' quella di introdurre correttivi al vigente sistema di reclutamento dei vertici delle aziende sanitarie nella - difficile - ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza di un rapporto fiduciario tra l'organo politico e gli organi di vertice delle aziende e quella di garantire che, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, le nomine...

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