n. 38 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2017 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA Sezione 5 La Commissione tributaria provinciale di Padova - Sezione 5, riunita con l'intervento dei sig.ri: Cherchi Bruno - Presidente;

Gambaretto Alberto - Relatore;

Rado Silvia - Giudice, Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 167/2015 depositato il 16 febbraio 2015, avverso SIL.RIF.RIMB. IRAP 2002, contro Agenzia Entrate - Direzione provinciale Padova, proposto dal ricorrente Banca Monte dei Paschi di Siena spa, Piazza Salimbeni n. 3 - 53100 Siena, difeso da Russo avv. p., Fransoni avv. g., Padovani avv. f., Coli avv. f. - Corso Italia n. 29 - 50100 Firenze. Premesso che con ricorso depositato in data 16 febbraio 2015 e rubricato al n. 167/2015 r.g della Commissione provinciale di Padova, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., in qualita' di societa' incorporante la Banca Antoniana Veneta S.p.a. impugnava il silenzio rifiuto serbato dalla Agenzia delle Entrate, ufficio di Padova in ordine alla istanza di rimborso da essa ricorrente prodotta in data 29 ottobre 2004, avente ad oggetto la maggiore I.R.A.P. versata per l'anno 2002 dalla Banca Antoniana Veneta S.p.a. che, per l'anno 2002 aveva corrisposto l'importo complessivo di €

34.809.171,00 ottenuto applicando le singole quote del valore della produzione netta riferibile alle diverse regioni ove la Banca Antoniana Veneta operava e stabilita per le regioni Marche, Lazio e Lombardia nell'aliquota pari al 5,75% dell'imponibile (l.r. Marche n. 27/2001;

l.r. Lazio n. 34/2001;

l.r. Lombardia n. 27/2001) e per la Regione Sicilia nell'aliquota pari al 5,25 (l.r. Sicilia n. 2/2001). Rilevato che, secondo la prospettazione della ricorrente, nell'anno in questione, l'imposta doveva essere calcolata, a norma dell'art. 45, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997, ove era stabilita l'aliquota del 4,75% in quanto seppure l'art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 consentiva alle regioni di variare fino ad un punto in aumento l'aliquota ordinaria del 4,25% cio' era previsto con puntuale eccezione per le banche. La normativa regionale sopra ricordata, pertanto, avrebbe illegittimamente previsto l'incremento delle aliquote sino al 5,75% (Marche, Lombardia, Lazio) e sino al 5,25% (Sicilia), in violazione dell'art. 117 Cost. in quanto la potesta' attribuita dal legislatore statuale a quello regionale di disporre l'incremento della percentuale di imposizione sul valore della produzione netta, a far tempo dal terzo anno successivo a...

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