n. 37 SENTENZA 7 dicembre 2016- 15 febbraio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 24 (Addestramento professionale dei lavoratori), promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite, nel procedimento vertente tra G. A. e Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale, con ordinanza del 12 aprile 2016, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2016. Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 12 aprile 2016 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 24 (Addestramento professionale dei lavoratori), in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione e all'art. 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), nella parte in cui prevede quale requisito per l'iscrizione all'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale l'assenza di qualsivoglia condanna penale e, quale presupposto automatico per la cancellazione dal detto albo, l'esistenza di qualsivoglia condanna penale, anziche' prevedere un procedimento in contraddittorio con l'interessato volto a valutare l'effettiva incidenza della condanna sull'attivita' lavorativa e/o individuare puntuali tipologie di reati. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite, riferisce che e' stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana per l'annullamento, previa sospensione, del decreto direttoriale con cui, in esito all'aggiornamento dell'albo regionale del personale docente e non docente nel settore dei corsi di formazione professionale, il ricorrente e' stato escluso per mancanza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 14 della legge della Regione siciliana n. 24 del 1976, avendo riportato una condanna penale a seguito di patteggiamento, per il reato di truffa, a mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, con sospensione condizionale della pena. In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che il ricorrente ha precisato di essere dipendente, con contratto a tempo indeterminato, fin dal 1997, dell'ente di formazione professionale C.R.Unci FP e di essere iscritto all'albo regionale, di cui all'art. 14 della legge reg. Sicilia n. 24 del 1976. Il ricorso, prosegue il rimettente, si fonda sulla ritenuta illegittimita' dell'applicazione automatica dell'art. 14, poiche' l'esclusione dall'albo per effetto della sola condanna penale, senza lo svolgimento di un procedimento disciplinare che commisuri la reazione alla effettiva gravita' del fatto commesso, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, e segnatamente con la sentenza n. 971 del 1988, con cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85, lettera a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), nonche' con la legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di diritto dei pubblici dipendenti), con cui e' stata abrogata ogni disposizione attinente alla destituzione di diritto dei pubblici impiegati, senza la preventiva valutazione e ponderazione dei fatti illeciti accertati in sede penale. Il Consiglio di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT