n. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2014 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria IL GIUDICE DELLE PENSIONI Cons. Rossella Scerbo Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 301/2014 sul ricorso, con contestuale istanza di sospensiva, iscritto al n. 20316 del registro di segreteria proposto il 15 maggio 2014 da Natale Domenico (CF: NTLDNC39M16H501), nato a Roma il 16 agosto 1939 rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Natale (pec eleonora.natale@avvocaticatanzaro.legalmail.it);

avverso la nota provvedimento dell'Inps - Gestione ex Inpdap n. Cz 012014787315 del 18 aprile 2014;

contro l'Inps - gestione ex Inpdap, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacinto Greco (pec avv.giacinto.greco@postacert.inps.gov.it) e Francesco Muscari Tomaioli (pec avv.francesco.muscaritomaioli@postacert.inps.gov.it);

Uditi alla pubblica udienza del 29 settembre 2014, con l'assistenza del segretario signora Gaetanina Manna, il relatore consigliere Rossella Scerbo, l'avv. Eleonora Natale e l'avv. Giacinto Greco;

Visti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Ritenuto in fatto Il ricorso e' diretto avverso il provvedimento di riliquidazione della pensione (determina n. Cz 012014787315 del 18 aprile 2014) con cui l'Inps - gestione ex Inpdap aveva rideterminato in peius il trattamento pensionistico e disposto il recupero di euro 278.771,62 corrispondente a quanto (asseritamente) percepito indebitamente sul trattamento di quiescenza, gia' liquidato in via definitiva a decorrere dall'1° settembre 2004 con determina n. CZ 012004000782 del 2 dicembre 2004. Il ricorrente ha denunciato l'illegittimita' del provvedimento di riliquidazione di cui ha chiesto la disapplicazione sostenendo la conformita' a legge di quello modificato con il quale, ai fini della determinazione della retribuzione contributiva, era stato applicato il criterio della media ponderata dell'ultimo quinquennio, e ha chiesto il ripristino del trattamento pensionistico precedentemente goduto. Sotto un secondo profilo, ha denunciato la violazione del principio di irrevocabilita' ed immodificabilita' del provvedimento definitivo oltre il termine triennale ex art 205, T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092, ampiamente superato nella fattispecie risalendo il primo provvedimento al 2004. Ha invocato, comunque, l'irripetibilita' dell'indebito ex art. 206 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092. Con memoria del 25 maggio 2014 l'Inps - gestione ex Ipdap si e' costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel merito ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni che hanno giustificato il ricalcolo in peius della pensione (da euro 58.523,82 a. 1. ad euro 43.205,63 a. 1.) sostenendo che solo in sede di riliquidazione era stato possibile riscontrarne l'esistenza. Da qui la legittimita' del provvedimento di revoca ex art 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315 secondo cui la sua adozione e' ammissibile entro il termine di dieci anni "quando siano acquisiti ad iniziativa delle parti o d'ufficio documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza". Con ordinanza n. 208/2014 del 25 giugno 2014 e' stato disposto l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione del recupero dei ratei pensionistici indebiti. Con memoria del 4 settembre 2014, l'Inps nel riportarsi a tutte le argomentazioni contenute nella memoria costitutiva, ha chiesto alla Sezione di voler ritenere la rilevanza e non manifestata infondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 204 e 205 del DPR n. 1092/1973 e dell'art 26 della legge n. 315/1967 in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost, nella parte in cui limitano la possibilita' di modifica o revoca della pensione definitiva a una serie tassativa di ipotesi fissando dei termini temporali ritenuti decadenziali con l'effetto del consolidamento per il futuro di un trattamento pensionistico errato, in contrasto con quanto sancito dall'art 52 della legge n. 88/1989 per le pensioni a carico dell'AGO e delle gestioni obbligatorie sostitutive. Con sentenza non definitiva del questo giudice ha rigettato il ricorso in ordine alla domanda di declaratoria della correttezza della applicazione del criterio della media ponderata e della conseguente quantificazione del trattamento pensionistico effettuata con il provvedimento modificato, ha confermato la sospensione del recupero disposta in sede cautelare e ha riservato all'esito della definizione del giudizio costituzionale la decisione definitiva sul ripristino del trattamento precedentemente goduto nonche' sull'irripetibilita'. Considerato in diritto 1) La questione oggetto del giudizio a quo concerne la legittimita' di un provvedimento di riliquidazione della pensione con il quale il trattamento di quiescenza, gia' liquidato in via definitiva, e' stato modificato in peius, con conseguente emersione di un indebito corrispondente ai maggiori importi percepiti. L'illegittimita' del provvedimento impugnato e' stata dedotta sotto il triplice profilo, riflettente tre diversi livelli decisionali, della: a) correttezza del ricalcolo del trattamento pensionistico con l'applicazione del criterio della media ponderata;

  1. insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'esercizio del potere di modifica;

  2. sussistenza dei presupposti per l'irripetibilita' dell'indebito. Con sentenza non definitiva n. 2014 del questo giudice ha rigettato la domanda di declaratoria della correttezza della quantificazione operata con il provvedimento modificato ed ha riservato la definitiva pronuncia in ordine al ripristino, previa disapplicazione del provvedimento di modifica, del trattamento precedentemente fruito all'esito della definizione del giudizio di legittimita' costituzionale, rilevante anche ai...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT