n. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 maggio 2018 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587;

pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

ricorrente;

Contro Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, dott. Francesco Pigliaru, con sede in Cagliari (cap. 09123), viale Trento n. 69;

resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 34, 37, 39 e 45 della legge della Regione autonoma della Sardegna 13 marzo 2018, n. 8, pubblicata nel BUR n. 14 del 15 marzo 2018, recante «Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture». La legge regionale indicata in epigrafe, che detta norme in materia di contratti pubblici, lavori e forniture nella Regione Sardegna, presenta aspetti di illegittimita' costituzionale in quanto le disposizioni di seguito indicate eccedono dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia, legge costituzionale n. 3/1948, andando ad invadere la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione. Si premette che, ai sensi dell'art. 3, lettera c) dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Sardegna gode di competenza legislativa di tipo primario in materia di «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione» mentre, nel medesimo Statuto, non si rinviene alcuno specifico riferimento alle forniture ed ai servizi. Cosi' come affermato da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 411/2008 «..la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi «ambiti di legislazione», che «si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, ma con la «prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401/2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (attualmente dal decreto legislativo n. 50/2016). In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi...

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