n. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 giugno 2016 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale;

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 12 aprile 2016 n. SO 18, limitatamente agli articoli 1, 3, 9, 15, 19, 72 comma 1, Fatto La legge regionale in epigrafe detta «Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico». Limitatamente agli articoli indicati in epigrafe, la legge regionale e' costituzionalmente illegittima e, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2016, viene impugnata per i seguenti Motivi 1. L'art. 1 della legge impugnata dispone: «1. L'art. 29 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e' sostituito dal seguente: «Art. 29 (Giornate di chiusura degli esercizi) - 1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa e' svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1° gennaio, Pasqua, lunedi' dell'Angelo, 25 aprile, l° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre.». 2. Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge regionale 29/2005, come sostituito dal comma 1, hanno efficacia dal 1° ottobre 2016.» L'art. 3 della legge impugnata dispone: «1. All'art. 30 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei comuni classificati come localita' a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in deroga a quanto disposto dall'art. 29»;

  1. il comma 2 e' abrogato;

  2. al comma 3 dopo le parole «Lignano Sabbiadoro.» sono aggiunte le seguenti: «Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori localita' a prevalente economia turistica, sulla base delle rilevazioni periodiche rese da PromoTurismo FVG.»». Come emerge chiaramente dalla lettura congiunta delle disposizioni introdotte dagli articoli l e 3, la liberalizzazione dei giorni di apertura degli esercizi di commercio al dettaglio e' totale per i soli esercizi situati nei comuni classificati come comuni a prevalente economia turistica in base alla legge regionale n. 29/2005, che enumera tali comuni nell'art. 30 e, con le modifiche introdotte nel comma 3 dall'art. 3 della legge oggi impugnata, rimette a deliberazione della Giunta regionale l'individuazione di ulteriori comuni cosi' classificati. Per gli esercizi di vendita al dettaglio situati in tutti gli altri comuni della regione, invece, la liberalizzazione dei giorni di apertura non e' totale, perche' la legge continua a prescrivere il divieto di apertura nei giorni festivi 1° gennaio, Pasqua, lunedi' dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre. 1.1. Questa complessiva normativa viola l'art. 117 comma 2 lett. e), che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di disciplina della concorrenza, e gli artt. 4 e 6 della legge costituzionale n. 1/63, recante lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, giusta i quali la regione ha potesta' legislativa esclusiva in materia di commercio (art. 4 n. 6), ma deve esercitare tale competenza «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato» (art. 4, comma 1);

    e puo' adeguare con norme integrative la legislazione statale alle proprie esigenze soltanto in materia di «1) scuole materne;

    istruzione elementare;

    media;

    classica;

    scientifica;

    magistrale;

    tecnica ed artistica;

    2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

    3) antichita' e belle arti tutela del paesaggio, della flora e della fauna» (art. 6);

    quindi, non in materia di commercio. La disciplina uniforme degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali attiene, infatti, alla materia «trasversale» della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato;

    sicche' l'autonomia normativa regionale, neppure speciale, non puo' esercitarsi in modo da incidere su tale disciplina. E' pacifico nella giurisprudenza di codesta Corte (si veda da ultimo Corte costituzionale n. 104/2014) che la nozione di concorrenza «riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalita' di controllo, eventualmente anche di sanzione;

  3. sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacita' imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioe', in generale, i vincoli alle modalita' di esercizio delle attivita' economiche (ex multis: sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007)». Inoltre, la Corte ha affermato che la materia «tutela della concorrenza», dato il suo carattere finalistico, non e' una materia di estensione certa o delimitata, ma e' configurabile come trasversale, «corrispondente ai mercati di riferimento delle attivita' economiche incise dall'intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni» (cosi, tra le piu' recenti, sentenza n. 38 del 2013;

    si veda, inoltre, la sentenza n. 299 del 2012). Dalla natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» la Corte ha tratto la conclusione «che il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non e' idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza» (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012). Espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in questa rnateria e' stato ritenuto l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma l, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale disposizione detta una disciplina di liberalizzazione e di eliminazione di vincoli all'esplicarsi dell'attivita' imprenditoriale nel settore commerciale stabilendo che «costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali». In particolare, il profilo degli orari e dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e' disciplinato dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo n. 223 del 2006, come modificato dall'art. 31 del decreto legislativo n. 201 del 2011 cit., il quale stabilisce che «al fine di garantire la liberta' di concorrenza [...] le attivita' commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», sono svolte senza il rispetto - tra l'altro - di orari di apertura e chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Nell'interpretare la citata normativa, codesta Corte (si veda ancora la sent. 104/2014) ha sottolineato come «essa attui un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalita' di esercizio delle attivita' economiche, e «L'eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato piu' dinamico e piu' aperto all'ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilita' di scelta del consumatore. Si tratta, dunque, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale del mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale» (sentenza n. 299 del 2012 [...)» (sentenza n. 38 del 2013). In sostanza, le uniche limitazioni che e' possibile porre allo svolgimento dell'attivita' di commercio su area pubblica sono quelle individuate dall'art. 28, comma 13, del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2010, riconducibili ad esigenze di sostenibilita' ambientale e sociale, a finalita' di tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonche' quelle individuate dall'art. 31 del decreto legislativon. 201 del 2011 (cioe' delle zone, anche, di maggiore interesse turistico, nelle quali pero', contraddittoriamente, la legge impugnata prevede la liberalizzazione integrale e incondizionata dei giorni di apertura). L'imposizione generalizzata del divieto di apertura nei giorni festivi indicati dalla legge impugnata, e la previsione che tale obbligo non sussista esclusivamente nei comuni a prevalente economia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT