n. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2015 -

Ricorso per la Regione Veneto (C.F. 80007580279 e P. I.V.A. 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C957O), in giudizio giusta deliberazione di Giunta Regionale di data 24 febbraio 2015, n. 227 (doc. 1), rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dall'avv. prof. Luigi Garofalo (c.f. GRFLGU56A24L407D) del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Foro Traiano n. 1/A (per eventuali comunicazioni: fax 0422.411045, PEC segreteria@pec.studiogarofalo.eu) contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della 1. 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 29 dicembre 2014, n. 300, avente a oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", limitatamente all'art. 1, commi 418, 435 e 459, per violazione - con riguardo all'art. 1, comma 418, 1. n. 190/2014: degli artt. 2, 3, 5, 117 e 119 Cost.;

- con riguardo all'art. 1, commi 435 e 459, 1. n. 190/2014: degli artt. 2, 3, 5, 117, 118 e 119 Cost.;

nei modi e per i profili di seguito illustrati. Fatto Lo scorso 29 dicembre 2014 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 (Supplemento Ordinario n. 99) la 1. 23 dicembre 2014, n. 190, avente a oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e meglio nota come Legge di Stabilita' 2015. Detto testo normativo ricomprende, in un unico articolo composto a sua volta di ben 735 commi, alcune disposizioni meritevoli di censura innanzi a codesta Ecc.ma Corte. La prima di queste, racchiusa nel comma 418, nell'imporre a Province e Citta' Metropolitane (pur con alcune eccezioni di cui si dira' in seguito) consistenti riduzioni della spesa corrente e correlativi obblighi di trasfusione delle risorse risparmiate "ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato", non solo introduce un meccanismo distorto di tagli a carico dei predetti enti territoriali e di correlativi trasferimenti delle risorse risparmiate in favore dell'Erario statale, ma integra la patente violazione dei basilari canoni di solidarieta', uguaglianza, adeguatezza, nonche' dei principi costituzionali dell'autonomia (anche finanziaria) degli enti locali, del decentramento e di sussidiarieta'. In piu', vi sono fondate ragioni per ritenere che il legislatore, attraverso la disposizione in commento, abbia travalicato le proprie prerogative, introducendo limitazioni all'autonomia di spesa degli enti territoriali poc'anzi menzionati con misure di carattere effettivamente permanente (e, dunque, non tese a sopperire ad esigenze contingenti e temporalmente circoscritte). Quanto ai commi 435 e 459 dell'art. 1, l. n. 190/2014 (che parimenti vengono impugnati in questa sede), essi, incidendo in senso deteriore sulla dotazione del Fondo di Solidarieta' comunale e sulle modalita' di riparto del medesimo, vanno a privare gli enti comunali delle risorse minime di cui i medesimi necessitano per assicurare l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali: cio', in totale spregio dei diritti della platea dei soggetti amministrati e con grave repentaglio per l'operativita' degli enti in parola. Cio' detto, giova preliminarmente chiarire il contesto da cui prende le mosse il presente ricorso, prima di passare all'esposizione degli argomenti di carattere tecnico-giuridico che inducono a ritenere costituzionalmente illegittime le disposizioni poc'anzi menzionate. Ebbene, le misure in contestazione si inseriscono in una spirale di interventi legislativi che, negli anni, ha creato crescenti distorsioni nei meccanismi di trasferimento di risorse tra Stato ed enti locali (e viceversa), finendo per esautorare questi ultimi della capacita' di esercitare le funzioni istituzionali loro demandate, per difetto dei mezzi a cio' necessari. I "tagli" alla spesa e la riduzione dei trasferimenti di risorse economiche apportati dall'ultima Legge di Stabilita' costituiscono, dunque, l'ultimo e decisivo "anello" di una "catena" che ostacola - in modo ormai irreparabile -l'attivita' degli enti locali e che portera', in tempi brevissimi, gli stessi alla totale incapacita' di operare: e cio', sia per l'assenza di fondi a disposizione, sia per l'impossibilita' di superare gli stringenti vincoli imposti dal vigente Patto di Stabilita' interno. Inoltre, si ritiene che le criticita' che verranno evidenziate sotto forma di specifica censura all'art. 1, commi 418, 435 e 459, 1. n. 190/2014, ben suggeriscano l'abnormita' e la sproporzione dei sacrifici imposti dal legislatore al comparto delle autonomie locali, oltre che la sperequazione esistente tra diverse realta' territoriali. Si assiste, dunque, all'assurdo per cui a territori, come il Veneto, che vantano ridotti livelli di spesa e di indebitamento (e che, pertanto, non possono essere ritenuti i principali responsabili del dissesto della finanza pubblica cui si tenta di rimediare con le recenti manovre di austerity) vengono ciononostante richiesti i sacrifici maggiori, in termini di contenimento alla spesa corrente e di progressiva erosione dei trasferimenti Stato-autonomie locali: il tutto, senza che il legislatore sia in grado di (o voglia) valorizzare la virtuosita' delle predette realta' territoriali. Gli enti locali veneti, da un lato, sostanzialmente non dispongono piu' di alcuna "compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio" (come, invece, sarebbe ai medesimi garantito dall'art. 119 Cost.) e, dall'altro lato, subiscono l'onere di una crescente contribuzione alle finanze centrali, anche sotto forma di prelievo statale sui tributi comunali. Si arriva, per tale via, a quanto lucidamente rilevato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria 2013 degli enti territoriali, ove si afferma che e' stato "richiesto alle Autonomie territoriali (a quelle regionali in particolare) uno sforzo di risanamento non proporzionato all'entita' delle risorse gestibili dalle stesse, a vantaggio di altri comparti amministrativi che compongono il conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche" (cfr. doc. 2, p. VII delle Premesse);

con la conseguenza che "le predette misure di austerita', riducendo gravemente le possibilita' di intervento e di gestione degli enti territoriali, hanno inciso profondamente sul grado di autonomia finanziaria e funzionale ad essi garantiti dal Titolo V, della Parte II, della Costituzione" (cfr. doc. 2 cit., p. 15). Da cio' la necessita' di proporre il presente gravame. Diritto Come e' noto, la Regione e' pacificamente legittimata a proporre ricorso in via principale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di norme che ledono le prerogative costituzionali non soltanto proprie, ma anche degli enti territoriali diffusi sul proprio territorio (cfr. Corte Cost., sent., n. 298/2009;

Corte Cost., sent., n. 169/2007;

Corte Cost., sent., n. 95/2007;

Corte Cost., sent., n. 417/ 2005;

Corte Cost., sent., n. 196/2004). E' stato osservato da codesta Ecc.ma Corte, infatti, che "la stretta connessione ... in tema di finanza regionale tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia...

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